Mandato di arresto europeo: no sindacato italiano sull’esecutività della condanna estera (Cass. pen. Sez. VI n. 32488 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, una volta che l’autorità di emissione ha affermato che la sentenza di condanna a carico della persona richiesta in consegna è divenuta esecutiva secondo le norme interne, non spetta all’autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dello Stato di emissione tale esecutività sia stata affermata. L’eventuale discrasia temporale tra le date di irrevocabilità e di definitività indicate nel mandato non fonda un obbligo di accertamento ulteriore. Quanto al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, la prova dello stabile radicamento nel territorio nazionale non può desumersi né dai reati commessi in Italia né dall’esecuzione in Italia della pena detentiva, dovendosi applicare i criteri indicati dall’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69/2005.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di consegna di un soggetto in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Zara per dare esecuzione alla pena irrogata per reati di furto commessi nel febbraio 2017.
Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione, deducendo l’omesso accertamento dell’esecutività della sentenza richiamata nel mandato e la mancata valorizzazione degli elementi che, a suo dire, provavano la residenza o la dimora in Italia da oltre un quinquennio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. Dall’inserimento nel Sistema informativo Schengen risulta emessa una sentenza di condanna definitiva, circostanza confermata dallo stesso mandato di arresto europeo successivamente trasmesso. La sola indicazione temporale delle date di passaggio in giudicato e di definitività non può assumere rilievo autonomo.
La Corte richiama il principio consolidato in materia: affermata dall’autorità di emissione l’esecutività della condanna secondo il proprio ordinamento, il giudice italiano non può verificare su quali presupposti normativi tale esecutività si fondi (Sez. 6 n. 46223 del 24.11.2009, Pintea). L’accertamento richiesto è pertanto meramente esplorativo e ultroneo, non potendosi escludere, secondo la normativa dello Stato richiedente, che la sentenza costituisca titolo esecutivo o assuma efficacia di irrevocabilità prima del deposito della motivazione.
La Corte osserva inoltre che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 10/2021 all’art. 6 legge n. 69/2005, non è necessaria l’allegazione della sentenza di condanna, né che questa sia irrevocabile (Sez. 6 n. 14220 del 14.04.2021, Zlotea Marian).
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte riconosce che la Corte di appello ha dato parziale rilievo alle risultanze del casellario, ma rileva l’erroneità dell’utilizzo di tali risultanze ai fini della prova del radicamento territoriale. La prova dello stabile inserimento in Italia non può essere desunta dai reati commessi nel territorio nazionale né dall’esecuzione in Italia della pena detentiva.
Dopo l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 18-bis a opera del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 103/2023, sono stati specificati i criteri che orientano l’esercizio della facoltà di rifiuto: natura e modalità della residenza o dimora, commissione di reati, qualità della vita e solidità dei legami sul territorio. I precedenti penali e le pendenze giudiziarie, contraddicendo la finalità di reinserimento, non attestano un radicamento stabile e non estemporaneo (Sez. 6 n. 17706 del 18.04.2014, Tirziman).
Il ricorrente non ha fornito prove coerenti di un inserimento sociale connotato dal rispetto delle leggi, mancando la dimostrazione di una occupazione stabile risalente nel tempo o riferita all’ultimo quinquennio. La Corte ricorda infine che, dopo le modifiche del d.lgs. n. 10/2021, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., essendo stata soppressa la possibilità di ricorrere per il merito: le censure investono la motivazione senza far emergere violazioni di legge.
Nota della Redazione
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