Inammissibile il ricorso per difetto di specificità e rivalutazione del compendio indiziario (Cass. pen. n. 10914 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi, meramente assertivi e riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito, non contengano la critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La deduzione della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è consentita per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, dovendo tale vizio essere fatto valere esclusivamente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tema di prova indiziaria, gli elementi devono essere apprezzati nella loro globalità e non attraverso un esame atomistico, potendo il mancato esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. essere sindacato in sede di legittimità solo quando emerga una manifesta ed assoluta necessità della prova non assunta.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica. La Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale, riducendo a un anno il periodo di sospensione della patente. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi l’inosservanza o erronea applicazione della norma sostanziale e degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., contestando l’accertamento della sua presenza alla guida, lo stato di alterazione e il mancato esercizio del potere di assunzione di prove ex art. 507 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i motivi manifestamente infondati e, pertanto, il ricorso inammissibile. Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Sesta Sezione ha richiamato le Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 2020, secondo cui la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, escludendo che l’ambito del vizio motivazionale possa essere dilatato tramite il motivo di violazione di legge di cui alla lett. c) dell’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la responsabilità non è stata affermata sulla base di una singola presunzione, ma di una valutazione unitaria di plurimi elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, quali l’intestazione dell’autovettura al padre, il rinvenimento del portafoglio dell’imputato all’interno del veicolo, la difficoltà dell’altro passeggero nella conduzione, la posizione anomala dell’auto e il cofano ancora caldo. Il tentativo della difesa di valutare tali elementi isolatamente è stato respinto, richiamandosi il principio per cui la prova indiziaria va apprezzata nella sua globalità, non attraverso un esame atomistico.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha giudicato logica e coerente la motivazione della sentenza impugnata circa l’accertato stato di alterazione, fondato sul rinvenimento dell’imputato in stato di incoscienza, sugli esami clinici che hanno accertato la presenza di morfina nel sangue e tracce di oppiacei e cocaina nelle urine, sulla posizione anomala del veicolo e sul motore ancora caldo. La ricostruzione alternativa dell’assunzione della sostanza a veicolo fermo è stata ritenuta priva di riscontri e smentita dal ristretto lasso di tempo tra l’arresto della marcia e l’intervento dei soccorsi.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato che l’omesso esercizio del potere-dovere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. è sindacabile in sede di legittimità entro limiti ristretti, richiedendosi che emerga una manifesta ed assoluta necessità della prova non assunta. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno implicitamente ritenuto superflua l’escussione della testimone, reputando completo il compendio probatorio, senza che dal testo della sentenza emerga alcuna lacuna istruttoria. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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