Annullata senza rinvio la custodia cautelare per motivazione apodittica sulla gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 32486 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la gravità indiziaria non può essere affermata in modo apodittico, ma deve correlarsi a elementi concreti e verificabili. Il giudice che riformi un provvedimento negativo deve confrontarsi con la documentazione acquisita e con la motivazione del primo provvedimento, non limitandosi a svalutare le giustificazioni dell’indagato. La sola presenza dell’indagata a bordo dell’automezzo guidato dal coindagato non integra, di per sé, un quadro indiziario della consapevole condotta concorsuale. La radicale mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che ha applicato la custodia in carcere.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha riformato l’ordinanza con cui il GIP dello stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia in carcere, applicando all’indagata la massima misura custodiale in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per il trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, deducendo il vizio cumulativo della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, l’assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e l’esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. È stata inoltre depositata memoria difensiva con motivo aggiunto concernente la violazione degli artt. 143 e 292 c.p.p. e dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata traduzione degli atti nella lingua nota all’imputata alloglotta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’ammissibilità del motivo aggiunto. Ribadisce l’orientamento di legittimità secondo cui il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate. L’unica diversità attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, spostato all’inizio della discussione e non a quello di quindici giorni prima dell’udienza. Il motivo aggiunto, non collegato a quelli principali, è pertanto inammissibile, in linea con Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 – 01.
Passando al merito, il primo motivo di ricorso principale è dichiarato fondato e assorbente. L’ordinanza impugnata, nel riformare il primo negativo provvedimento cautelare, ha incentrato la vicenda sull’incarico ricevuto dal coindagato di trasportare il rilevante quantitativo di stupefacente. Il Tribunale si è limitato a ritenere inverosimili le ragioni “turistiche” dell’accompagnamento da parte della ricorrente, affermando che la sua presenza a bordo dell’automezzo era un mero espediente volto a evitare controlli delle forze dell’ordine.
Il Collegio ritiene che le ragioni poste a base della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla consapevole condotta concorsuale della ricorrente siano solo apoditticamente affermate, in quanto non correlate ad alcun elemento concreto. Il quadro indiziario si fonda sul solo dato fattuale della mera presenza della donna a bordo dell’automezzo guidato dal coindagato, senza che siano valorizzati la documentazione acquisita e il confronto con la motivazione del primo provvedimento di rigetto.
Al rilievo della radicale mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. La decisione, assunta all’esito della camera di consiglio, restituisce quindi piena efficacia al provvedimento negativo del GIP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.