Limiti tabellari e uso personale dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VII n. 35124 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale della droga rinvenuta e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determinano alcuna presunzione di destinazione della sostanza a un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, unitamente al dato quantitativo — che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili —, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque concorrere a fondare, insieme ad altri elementi, tale conclusione. Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito si confronti con i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2026, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, per aver detenuto, a fini di cessione, grammi 3,8 di cocaina.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’esimente dell’uso personale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, la quale appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, dunque immune da vizi di legittimità.

Il Collegio ha ricordato che la valutazione sulla destinazione della droga, ogni volta che la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, richiamando sul punto Sez. IV n. 7191/2018 e Sez. VI n. 44419/2008.

La Corte ha ribadito che il dato ponderale e l’eventuale superamento dei limiti tabellari di cui all’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non fondano alcuna presunzione di destinazione a uso non personale, dovendosi apprezzare globalmente se, insieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione escludano la finalità personale, secondo il richiamo a Sez. III n. 46610 del 9/10/2014.

Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, pur non costituendo da solo prova decisiva dello spaccio, può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione, come affermato da Sez. VI n. 11025 del 6/3/2013.

Nel caso concreto la Corte di merito ha specificamente valutato il luogo del rinvenimento — la sostanza occultata sulla persona dell’imputato all’interno di un locale caratterizzato da continuo andirivieni di terzi —, la suddivisione in quattro distinti involucri sigillati e pronti per la cessione, nonché il rinvenimento di un bilancino di precisione funzionante e la presenza di tracce di droga sul bancone. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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