Permessi premio ai collaboratori: il ravvedimento non si presume (Cass. pen. Sez. I n. 32510 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. In ossequio al criterio di gradualità dell’accesso alle misure alternative, il requisito, benché non consista nell’avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, deve essere inteso come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa. I pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della struttura penitenziaria non sono vincolanti e possono essere motivatamente disattesi, con prevalenti elementi di valutazione tratti da altre fonti.
Il Fatto
Il condannato, detenuto in espiazione di un ergastolo con isolamento diurno scaturente da un cumulo di sei sentenze di condanna, chiedeva al Magistrato di Sorveglianza il permesso premio ex artt. 30-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991. L’istanza veniva respinta; il reclamo proposto avanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma veniva rigettato con ordinanza del 5.3.2025.
Il Tribunale, pur dando atto del parere favorevole della DNA e della Casa circondariale, riteneva il condannato non meritevole del beneficio, ravvisando parole di pentimento strumentali all’ottenimento del bene, in assenza di progetto risarcitorio e di spiegazioni sul comportamento ostile tenuto nel processo per l’omicidio in espiazione. Di qui il ricorso per cassazione, con motivo articolato ai sensi dell’art. 606, lett. b) e e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, muovendo dal principio secondo cui il ravvedimento presupposto dei benefici penitenziari per i collaboratori non è presunto dalla sola scelta collaborativa, né dall’assenza di collegamenti residui con la criminalità organizzata. La norma pretende la dimostrazione in positivo dell’effettiva sussistenza del requisito, sia pure in termini di ragionevole probabilità, attraverso elementi ulteriori e specifici.
La decisione richiama un orientamento consolidato, articolato su più arresti: Sez. I n. 43256 del 22/5/2018, Sarno; Sez. I n. 48891 del 30/10/2013, Marino; Sez. I n. 1115 del 27/10/2009, Brusca. Il criterio di gradualità dell’accesso alle misure alternative esige, per converso, che il ravvedimento consista nella maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale di riferimento (Sez. V n. 637 del 23/10/2024, Comito).
Su questa base il Collegio ritiene adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Il giudice del merito ha valorizzato, senza illogicità, l’assenza di spiegazioni sul movente dell’omicidio e sul comportamento improntato a volontà di vendetta nel processo in cui il condannato ha pure correttamente collaborato. Ha inoltre reputato insufficiente il sentimento di pentimento esternato durante il trattamento, perché sfornito di progetto risarcitorio, e ha congruamente richiamato la gradualità nella valutazione di un processo di modificazione della personalità appena abbozzato (Sez. I n. 5689 del 18/11/1998, Foti).
Quanto ai pareri favorevoli della DNA e della Casa circondariale, la Corte ne esclude la natura vincolante: il Tribunale, dandone atto, li ha motivatamente disattesi, traendo elementi prevalenti da altre fonti, sul rilievo che la collaborazione processuale non si identifica con il ravvedimento e che i motivi della scelta collaborativa, pur non inficiandone l’attendibilità, non sono indicativi di un avvenuto riscatto morale rispetto alla vita anteatta (Sez. I n. 40823 del 5/6/2013, Lombardi; Sez. I n. 1543 del 6/4/1994, Di Trapani).
Il ricorso è dunque infondato e il ricorrente è condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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