Revoca lavoro pubblica utilità e divieto esecuzione pena detentiva (Cass. pen. Sez. I n. 32512 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di revoca, ai sensi dell’art. 66 L. n. 689 del 1981, del lavoro di pubblica utilità applicato su decreto penale di condanna non opposto, il giudice dell’esecuzione non può ordinare l’esecuzione della pena detentiva già sostituita. Il titolo esecutivo è infatti costituito dal decreto penale di condanna, che contiene una statuizione di condanna alla sola pena pecuniaria, richiesta dal pubblico ministero anche in sostituzione della pena detentiva. La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, acquisita dall’imputato che ha scelto di non proporre opposizione, può essere revocata o convertita solo ai sensi degli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen. È pertanto illegittima la conversione dei lavori di pubblica utilità revocati nella pena detentiva sostituita.

Il Fatto

Il g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva applicato al condannato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a una pena detentiva breve irrogata con decreto penale di condanna, a sua volta già sostituita con la pena dell’ammenda.

Preso in carico dall’UEPE, il condannato aveva avviato il percorso e vi aveva dato seguito per poche ore, senza completarlo né fornire giustificazioni ritenute legittime. Il g.i.p., ritenuto l’esito negativo della pena sostitutiva e l’integrale mancato svolgimento del lavoro, ha revocato il lavoro di pubblica utilità e lo ha convertito nella pena detentiva già sostituita. Ha inoltre giudicato inammissibile la richiesta, avanzata in udienza, di redazione di un nuovo programma trattamentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del difensore censura che il giudice dell’esecuzione, anziché ripristinare la pena dell’ammenda fissata nel decreto penale, abbia ordinato l’esecuzione della pena detentiva. Quest’ultima non poteva essere applicata con il decreto non opposto, poiché l’art. 460 cod. proc. pen. richiama esclusivamente la pena pecuniaria.

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo vigente al momento dell’emissione del decreto, che consentiva di chiedere i lavori di pubblica utilità senza formulare opposizione. L’ultimo periodo della disposizione è stato modificato dall’art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31: oggi, in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e dichiara esecutivo il decreto solo se non è stata proposta tempestiva opposizione.

Il Collegio legge la modifica come conferma che la dichiarazione di esecutività del decreto, in mancanza di opposizione, è considerata più favorevole del giudizio immediato. Ne deriva che chi, nel chiedere la pena sostitutiva, non abbia proposto opposizione non può essere esposto, in assenza di previsione espressa, al rischio di vedersi eseguire la pena detentiva in caso di revoca.

La Corte richiama la regola generale dell’art. 461, comma 5, cod. proc. pen.: in caso di revoca dei lavori di pubblica utilità, il titolo su cui eseguire la pena che “rivive” è pur sempre il decreto penale di condanna. Ma quel decreto, già dichiarato esecutivo ai fini dell’esecuzione del lavoro sostitutivo, contiene una condanna alla sola pena pecuniaria, richiesta anche in sostituzione della pena detentiva.

Su tale condanna il condannato ha parametrato la scelta di non opporsi, e il beneficio già acquisito della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria può essere revocato o convertito solo ai sensi degli artt. 71 L. n. 689 del 1981 e 660, comma 7, cod. proc. pen. La conversione nella pena detentiva è dunque avvenuta in violazione di legge; l’ordinanza è annullata relativamente alla pena sostituita, con rinvio al g.i.p. di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *