Confisca del profitto del riciclaggio commisurata al vantaggio effettivo conseguito (Cass. pen. Sez. 1 n. 2546 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di valore prevista dall’art. 648-quater cod. pen. per i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, dovendo essere commisurata al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, aveva disposto la confisca di una somma di euro 304.390,00, già in sequestro, quale profitto del reato di riciclaggio contestato all’imputato, che aveva ricevuto tale importo da due coindagati e lo aveva successivamente versato a una società da questi controllata, a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. A seguito dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione aveva confermato il provvedimento, ritenendo che la confisca dovesse essere disposta per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all’utilità economica tratta dal riciclatore. Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 648-quater cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del profitto e alla sussistenza del concorso di persone nel reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, affermando che il giudice dell’esecuzione, nel disporre la confisca dell’intera somma oggetto dell’operazione di riciclaggio, aveva fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale non condivisibile, in quanto trascura che l’art. 648-quater cod. pen. è applicabile a più fattispecie di reato e che il riferimento al prezzo, al profitto e al prodotto è dovuto alla volontà del legislatore di assicurare l’ablazione dell’intero provento delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi.
Il Collegio ha aderito al contrapposto e prevalente orientamento, secondo cui la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale. In tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto può essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non in relazione all’intero ammontare delle somme “ripulite”, difettando il vincolo solidaristico che giustificherebbe l’ablazione di queste ultime.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (dep. 2025), che hanno escluso ogni forma di solidarietà passiva tra i correi, imponendo la confisca limitatamente a quanto da ciascuno conseguito, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 7 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2641 cod. civ. nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, per violazione del principio di proporzionalità e di personalità della responsabilità penale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva errato nel ritenere insussistente il concorso di persone nel reato, essendo la stessa formulazione del capo di imputazione a far ritenere il concorso dei tre soggetti nel riciclaggio, non potendo il “frazionamento” delle condotte in plurimi capi di imputazione escludere l’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di individuazione del quantum di vantaggio in concreto conseguito da ciascuno. La Corte ha, infine, valorizzato l’avvenuto adempimento del debito tributario da parte del ricorrente.
Nota della Redazione
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