Guardia giurata e confisca allargata: annullato il sequestro (Cass. pen. Sez. VI n. 32509 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di incaricato di pubblico servizio della guardia particolare giurata non discende dal rapporto organico con l’ente pubblico presso cui opera, ma va accertata in chiave oggettivo-funzionale, ai sensi dell’art. 358 cod. pen. L’art. 138 TULPS collega la qualifica pubblicistica esclusivamente alle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili: il controllo dell’accesso degli esaminandi non vi rientra. La confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. presuppone l’idoneità del reato a produrre profitti illeciti proporzionati al valore dei beni, con onere probatorio della sproporzione a carico dell’accusa. Il sequestro preventivo richiede infine autonoma e concreta motivazione sul periculum in mora.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, in sede di rinvio, confermava il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di somme in contanti e in assegni, funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. Il provvedimento riguardava il ricorrente, imputato del reato di cui all’art. 322 cod. pen. per aver offerto un regalo a una guardia giurata, affinché evitasse il controllo con metal detector all’ingresso in aula di candidati agli esami per la patente di guida.

La prima ordinanza del Tribunale del riesame era stata annullata dalla Corte per difetto assoluto di motivazione sul fumus del reato-spia. Il difensore ha quindi impugnato l’ordinanza emessa in sede di rinvio, deducendo la violazione dell’art. 623 cod. proc. pen., il difetto della qualifica soggettiva della guardia giurata e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., ammesso solo per violazione di legge. Le lacune motivazionali rilevano solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, non quando sia affetta da illogicità. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 58762 del 2004, Sezioni Unite n. 25080 del 2003 e Sezioni Unite n. 25932 del 2008.

Sul primo profilo, la sentenza di annullamento aveva censurato il difetto assoluto di valutazione del fumus relativo al capo che contestava l’istigazione alla corruzione, unico reato-spia che consente l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame, nel nuovo giudizio, ha reso una motivazione meramente apparente sulla qualifica soggettiva e del tutto inesistente sui presupposti della confisca allargata.

Quanto alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, il Tribunale ha richiamato in modo generico una precedente pronuncia emessa su altro sequestro e priva di efficacia vincolante, oltre alla prima ordinanza già annullata. Tale argomentazione sovrappone il rapporto organico e le funzioni esercitate, che vanno tenuti distinti. Dopo la legge n. 86/1990, gli artt. 357 e 358 cod. pen. adottano una concezione oggettivo-funzionale, incentrata sul regime giuridico dell’attività concretamente svolta. L’art. 138 TULPS riconduce la qualità pubblicistica alle sole funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili, cui non può ricondursi il controllo dell’accesso degli esaminandi. La Corte richiama Sez. 6 n. 53578 del 2014, Sez. 6 n. 39359 del 2012 e Sezioni Unite n. 10086 del 1998.

È poi inesistente la motivazione sulla confiscabilità delle somme. L’art. 240-bis cod. pen. non richiede un nesso di pertinenzialità diretta, ma la compromissione del diritto di proprietà si giustifica solo se le condotte criminose siano state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente al valore dei beni. Sul punto richiama Sez. 6 n. 30633 del 2024 e l’art. 14 della direttiva n. 2024/1260, canone interpretativo univoco pur se non recepito.

Infine, la Corte rileva l’assenza di motivazione sul periculum in mora, da rapportare alla necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca. Il provvedimento deve dar conto delle ragioni per cui il bene potrebbe essere disperso o alienato nelle more del giudizio, in ossequio all’art. 27, secondo comma, Cost. e all’art. 6, par. 2, CEDU, secondo Sezioni Unite n. 36959 del 2021. Il provvedimento è dunque annullato con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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