Deposito telematico del ricorso e indirizzo PEC non ancora istituito (Cass. pen. Sez. I n. 32515 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti di impugnazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione inoltrato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello “specificamente previsto” non può fondarsi su una disciplina entrata in vigore dopo il deposito dell’atto. Il giudice dell’esecuzione che recepisce tale declaratoria, senza accertare quando e come sia stato istituito l’indirizzo PEC ritenuto corretto, adotta un provvedimento affetto da violazione di legge e da motivazione carente, tanto più se l’attestazione della cancelleria su cui si fonda non è stata sottoposta al contraddittorio delle parti. Ove il ricorrente offra un principio di prova documentale circa l’istituzione successiva di quell’indirizzo, l’ordinanza va annullata con rinvio.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale. L’istanza si fonda sull’erronea dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza di appello, perché il 17.6.2022 era stato interposto tempestivo ricorso per cassazione.
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta. La cancelleria attesta che l’atto di impugnazione era stato inviato a un indirizzo PEC diverso da quello specificamente previsto per il deposito dei ricorsi per cassazione; il collegio applica l’orientamento di legittimità secondo cui il ricorso inoltrato a indirizzo diverso deve considerarsi inammissibile. Il difensore del condannato ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove da un dato temporale decisivo: il deposito del ricorso risale al 17.6.2022, dunque a una data precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte d’appello, tuttavia, ha motivato il rigetto richiamando giurisprudenza di legittimità relativa alla declaratoria di inammissibilità di ricorsi depositati telematicamente presso un indirizzo PEC diverso da quello individuato ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie sulla semplificazione del deposito di atti.
Il vizio è duplice. Sul piano sostanziale, l’ordinanza richiama disposizioni normative non ancora in vigore al momento del deposito, con conseguente violazione di legge. Sul piano processuale, il giudice dell’esecuzione ha assunto la decisione basandosi su un’attestazione della cancelleria — necessaria al collegio per la natura dell’eccezione difensiva — nella quale il Direttore di cancelleria si limita a indicare l’indirizzo corretto, senza specificare quando e come fosse stato istituito. Tale documento non risulta sottoposto al contraddittorio.
Il ricorrente ha allegato documenti idonei a offrire un principio di prova in senso contrario: un decreto del Presidente della Corte d’appello e del Dirigente amministrativo del 17.11.2020, che non contempla tra gli atti depositabili in via telematica le impugnazioni in genere, e l’avviso del 27.1.2023 con cui è stato comunicato l’indirizzo PEC indicato nella stessa attestazione posta a base della decisione impugnata.
Da qui la conclusione: l’indirizzo sul quale, secondo l’ordinanza, avrebbe dovuto essere inoltrato il ricorso non risulta individuato al momento del deposito, ma comunicato solo in data ampiamente successiva. La motivazione è quindi carente, per omesso accertamento del momento istitutivo dell’indirizzo PEC. L’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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