Nullità udienza preliminare per difensore di fiducia non avvisato (Cass. pen. Sez. I n. 32517 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, e non determina stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dichiari la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari. Tale decisione costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento, potendo il giudice destinatario disporre la rinnovazione della notificazione e celebrare l’udienza senza adottare atti nulli. È invece abnorme solo il provvedimento che imponga una indebita regressione con stasi del procedimento e attività processuale contra legem, in violazione dei diritti difensivi. Sussiste conflitto negativo di competenza, ammissibile, quando due giudici rifiutino formalmente di procedere determinando una situazione di stasi.
Il Fatto
Nel procedimento a carico di un imputato, il Tribunale ha dichiarato con ordinanza la nullità dell’udienza preliminare e ha trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari, rilevando che l’udienza si era svolta senza il difensore di fiducia dell’imputato.
Il giudice per le indagini preliminari, ritenuta regolare la notifica dell’avviso di fissazione e abnorme il provvedimento del Tribunale, ha sollevato conflitto di competenza. Il Tribunale, ritenuta incompleta la trasmissione, ha ribadito le ragioni della nullità e ha a sua volta sollevato il conflitto, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’ammissibilità del conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici, di procedere alla celebrazione del processo.
Nel merito, il presupposto della decisione del giudice per le indagini preliminari è errato. L’ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non è qualificabile come atto abnorme. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalle Sezioni Unite n. 25957 del 26.03.2009, esclude l’abnormità del provvedimento con cui il giudice dichiari, anche erroneamente, la nullità del decreto che dispone il giudizio, trattandosi di atto espressione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento e non produttivo di stasi.
La Corte richiama inoltre la più recente Sez. III n. 2062 del 05.11.2024, dep. 2025, e, nel senso che è abnorme solo il provvedimento che determini indebita regressione e stasi imponendo attività contra legem e lesiva dei diritti difensivi, le Sezioni Unite n. 37502 del 28.04.2022.
Nel caso concreto, peraltro, la nullità non risulta erroneamente dichiarata. All’udienza preliminare ha partecipato un difensore d’ufficio la cui nomina era irregolare, essendo pervenuta la revoca di uno solo dei difensori di fiducia e non dell’altro, nominato con atto del 3 ottobre 2022, rimasto senza notizia della celebrazione del processo, nonostante il rinvio della prima udienza fosse stato disposto proprio per rinnovare la notifica e regolarizzare il contraddittorio.
La Corte dichiara conseguentemente la competenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sassari, al quale trasmette gli atti per la rinnovazione delle notifiche e dell’intera udienza preliminare.
Nota della Redazione
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