Associazione finalizzata al narcotraffico e rapporti di fornitura non esclusivi (Cass. pen. Sez. III n. 32601 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la continuità e la ripetizione dei rapporti di fornitura di sostanza stupefacente fra determinati soggetti, anche quando non esclusivi e caratterizzati da un rapporto sinallagmatico, costituiscono indice sintomatico dell’esistenza del sodalizio criminoso, ove si pongano come elemento strutturale del medesimo. Le censure che investono la valutazione del compendio indiziario in ordine alla partecipazione dell’indagato all’associazione attengono a profili schiettamente valutativi e sono, come tali, sottratte al sindacato di legittimità. L’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando criptico, è riservata ai giudici del merito. Ai fini dell’esclusione della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, rileva la valutazione complessiva della fattispecie, con riferimento alla ramificazione e all’efficienza della struttura associativa di inserimento.

Il Fatto

Con ordinanza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con cui il Gip del medesimo Tribunale, il precedente 14 ottobre 2024, aveva applicato la misura cautelare di massimo rigore a carico dell’indagato, per gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 e ad alcuni reati fine in materia di stupefacenti.

Avverso il provvedimento del riesame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestata individuazione del gruppo criminale e la sua partecipazione al sodalizio; l’insufficienza e l’equivocità della motivazione sui reati fine; la mancata qualificazione dei fatti nella ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia desunto il legame associativo da elementi privi di oggettiva concretezza e che la motivazione sui reati fine sia sintetica e riferita a condotte del genitore.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio rileva che nell’ordinanza impugnata sono puntualmente e plausibilmente elencati gli elementi del quadro indiziario a carico del ricorrente con riferimento ai reati fine, con particolare riguardo a un episodio in cui la trattativa per la cessione di una partita di marijuana, condotta dal ricorrente e non conclusa per l’inadempimento dell’acquirente, è stata riferita dal genitore a uno dei soggetti di spicco del traffico, il quale ha poi utilizzato i propri contatti per risolvere la situazione di difficoltà in cui il ricorrente si trovava.

Quanto agli altri reati fine, la Corte osserva che i richiami alle conversazioni intercettate non si riferiscono a soggetti diversi dal ricorrente, essendo questi espressamente partecipe dei contatti. L’interpretazione del contenuto di tali conversazioni, anche quando criptico, è rimessa ai giudici del merito, richiamandosi Sez. III n. 44938 del 2021.

Sulla partecipazione all’associazione, il Collegio afferma che le numerose censure sollevate attengono a profili schiettamente valutativi del compendio indiziario. L’esistenza di rapporti di continua e ripetuta fornitura fra determinati soggetti, nell’ambito di un sodalizio finalizzato ai delitti in materia di stupefacenti, anche se caratterizzati dal sinallagma fra ciò che è trasferito e la contropartita, è stata ritenuta indice sintomatico dell’esistenza del sodalizio (Sez. VI n. 47563 del 2024), nelle ipotesi in cui la continuità dei rapporti, sebbene non esclusivi, si ponga come elemento strutturale dell’associazione così realizzata (Sez. IV n. 3398 del 2024).

Il ricorrente trascura, inoltre, che le conversazioni richiamano in più occasioni la sua posizione: soggetto non ignoto al fornitore, con il quale ha rapporti diretti, come nella vicenda della intercessione per la collocazione della sostanza non ceduta e nella trattativa per la cessione di un taser. Tali elementi rendono non implausibili, e dunque esenti dal sindacato di legittimità, le valutazioni del Tribunale sul suo coinvolgimento nell’associazione.

Sulla esclusione della ipotesi di lieve entità, la Corte rileva che, pur non essendo possibile accertare di volta in volta l’entità della sostanza trattata, non appare ingiustificata l’esclusione della fattispecie meno grave in ragione della ramificazione e dell’efficienza della struttura associativa nella quale il ricorrente era inserito, idonea al frequente reperimento di ingenti quantità di stupefacente e alla penetrazione sul mercato (Sez. Un. n. 51063 del 2018; Sez. IV n. 476 del 2022). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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