Sequestro probatorio informatico: notizia di reato e finalità probatorie (Cass. pen. Sez. V n. 35655 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale verifica la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato, non la fondatezza dell’accusa, valutando l’idoneità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove non altrimenti ottenibili. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo: le difese non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si intendono implicitamente disattese.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di perquisizione personale, locale e informatica, emesso dalla Procura della Repubblica ed eseguito nell’aprile 2026, al quale era conseguito il sequestro delle cose rinvenute.

Il provvedimento era correlato a un’informativa di reato del gennaio 2026, dalla quale era emersa la segnalazione dell’installazione, su computer in uso presso un istituto penitenziario, di un software di controllo remoto denominato “Veyon”, idoneo a monitorare più postazioni informatiche. Il Tribunale aveva annullato il decreto limitatamente a uno dei beni, disponendone la restituzione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i due motivi, strettamente correlati, e li ritiene entrambi infondati. In via preliminare richiama il perimetro del sindacato di legittimità: il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e di Sez. II n. 49739 del 2023.

Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che, nel riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa, bensì l’idoneità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato a rendere utile lo svolgimento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene, come affermato da Sez. III n. 3465 del 2019 e Sez. II n. 25320 del 2016.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte ricorda che il reato di accesso abusivo a sistema informatico è integrato non solo quando l’accesso avvenga da soggetto non abilitato, ma anche quando provenga da soggetto abilitato per motivi diversi da quelli d’ufficio, richiamando Sez. VI n. 17307 del 2024 e Sez. V n. 17551 del 2023. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, che l’astratta configurabilità della fattispecie potesse desumersi dall’abusivo accesso ai computer in uso al capo area e al direttore dell’istituto e dall’installazione, senza autorizzazione, del programma “spia”.

La tesi dell’assenza di un’autentica notizia di reato è respinta, poiché il decreto è conseguito all’informativa di reato dalla quale era emerso l’accesso e la successiva installazione del software. Il Tribunale ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, valutando anche le censure difensive — come dimostrato dalla restituzione di uno dei beni — e ritenendo implicitamente assorbite le questioni incompatibili con la ricostruzione accolta, secondo il principio di Sez. VI n. 34532 del 2021 e Sez. II n. 46261 del 2019.

Infondata è anche la censura sul difetto di motivazione in ordine alle finalità probatorie del vincolo reale: il Tribunale, con motivazione sintetica ma né mancante né apparente, ha evidenziato che il decreto indicava espressamente le cose da ricercare e da apprendere e la necessarietà del vincolo per l’espletamento degli accertamenti correlati alla verifica dei fatti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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