Inammissibili i ricorsi per motivi generici o non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 17273 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o comunque non consentiti perché interamente versati in fatto e reiterativi, in mancanza di un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, al fine di introdurre una lettura alternativa delle risultanze probatorie non ammessa in sede di legittimità. La censura che deduca vizi della motivazione o violazione di legge deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata, pena la sua inammissibilità. Sono altresì inammissibili i motivi relativi alla dosimetria della pena che non siano stati devoluti con l’atto di appello, non potendo essere proposti per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela in ordine ad alcuni capi e rideterminando la pena per il ricorrente, con conferma nel resto. La Corte di appello confermava altresì la sentenza di primo grado nei confronti degli altri due imputati in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio loro rispettivamente ascritti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, alla dosimetria della pena e alle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso proposti da due degli imputati, tutti incentrati sulla contestazione dell’affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione e riciclaggio. Tali motivi sono stati ritenuti non consentiti in quanto totalmente versati in fatto e reiterativi, in mancanza di un confronto con la motivazione, logica e argomentata, della Corte di appello, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità, in presenza di una doppia decisione conforme sul punto.
La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva ampiamente motivato con argomentazioni logiche e approfondite, richiamando la corposa mole di elementi di indagine acquisiti, correttamente applicando i principi di diritto in tema di ricettazione e di riciclaggio. La Corte ha altresì evidenziato la mancanza di elementi per poter considerare l’ipotesi alternativa del furto, valorizzando l’omessa giustificazione circa il possesso dei beni e la portata inequivoca del materiale documentale, video e delle captazioni.
Quanto ai motivi relativi alla dosimetria della pena, la Corte ne ha dichiarato la inammissibilità perché non devoluti in sede di appello e non riportati nel riepilogo della sentenza impugnata, non potendo essere proposti per la prima volta in cassazione. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo concernente le statuizioni civili, formulato in modo generico e reiterativo, concentrato sulla decisione di primo grado e privo di specifica correlazione con la provvisionale.
Con riguardo al ricorso del terzo imputato, la Corte ha ritenuto il motivo non consentito perché deduceva in modo non ammesso la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di dichiarazioni confessorie, risultando totalmente reiterativo, versato in fatto ed evocante anche un capo per il quale era intervenuta sentenza di non doversi procedere. La Corte ha infine dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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