Recidiva biennale guida senza patente e prova definitività precedente illecito (Cass. pen. Sez. VII n. 32705 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, esclude il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente la mera contestazione del pregresso illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. Non è però indispensabile un’attestazione documentale della definitività, essendo sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione da parte dell’imputato di elementi contrari. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, consistente in mesi tre di arresto ed euro 3.000 di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi: da un lato, la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della recidiva nel biennio, richiesta ai fini della configurabilità del reato; dall’altro, l’omessa e contraddittoria motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. I motivi, osserva, non si confrontano criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma si limitano a reiterare censure già vagliate e disattese dalla Corte di appello, lamentando in modo generico e aspecifico una presunta carenza di motivazione. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione richiama Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016 (dep. 2017), Galtelli.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, per l’integrazione della recidiva nel biennio non basta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, occorrendo il suo accertamento definitivo (Sez. 4 n. 44905 del 12.10.2023, Fevola; Sez. 6 n. 27398 del 06.04.2018, Dedominici; Sez. 4 n. 6163 del 24.10.2017, dep. 2018, Okere).
Tuttavia, non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito: è sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14.03.2024, Udorovic; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14.02.2024, Mannino; Sez. 7, ord. n. 4537 del 17.01.2024, Sanfilippo; Sez. 7, ord. n. 49548 del 23.11.2023, Borrello). La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, sulla scorta del verbale di contestazione e del certificato del casellario, dal quale emergono cinque precedenti specifici, mancando ogni allegazione contraria dell’imputato.
Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza. La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta rileva penalmente solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4 n. 28657 del 05.07.2024, Goleanu).
Nota della Redazione
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