Esigenze cautelari e detenzione per altra causa: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 30461 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di detenzione del destinatario di una misura coercitiva per altra causa non è di per sé ostativo alla configurabilità di esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, poiché nel vigente ordinamento penitenziario non esistono titoli o condizioni detentive assolutamente incompatibili con il riacquisto, anche per brevi periodi, della libertà. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può pertanto desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura. La disparità di trattamento rispetto a coindagati ai quali la misura sia stata sostituita per ragioni peculiari, quali l’imminenza del decorso dei termini di durata, non integra di per sé il vizio di motivazione dell’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di una misura coercitiva degli arresti domiciliari mai eseguita perché detenuta per altra causa, chiedeva la revoca della misura e la sostituzione con una meno restrittiva, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per il quale si procede nei suoi confronti.
Il Tribunale, giudicando sull’appello, rigettava la richiesta. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione consistito nell’aver trascurato la disparità di trattamento con alcuni coimputati, per i quali la misura era stata sostituita con altra meno restrittiva, nonostante gli stessi fossero accusati anche del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sul presupposto di un affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi di novità circa le esigenze cautelari idonei a fondare l’accoglimento dell’appello. Ha ribadito, in primo luogo, che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura custodiale non è di per sé incompatibile con la configurabilità delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione, richiamando a sostegno Sez. I n. 3793 del 27/07/2023 e Sez. IV n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282416.
Il Collegio ha inoltre affermato che l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, citando Sez. III n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652. Sul punto la motivazione si salda con la rilevanza attribuita alle pregresse valutazioni, fondate sulla pluralità degli acquisti e delle cessioni di sostanza stupefacente, sui collegamenti con esponenti della criminalità organizzata locale e sulla già manifestata professionalità nel delinquere.
Quanto alla disparità di trattamento prospettata dalla ricorrente, il Tribunale ha osservato che la mitigazione della misura nei confronti di alcuni coindagati era avvenuta per l’imminenza del decorso dei termini di durata della misura stessa e, dunque, in ragione di una situazione peculiare, non estensibile alla ricorrente, la cui misura non era ancora stata eseguita. Ha inoltre ritenuto la emanazione del decreto di rinvio a giudizio un dato di valenza neutra.
Nel ricorso la ricorrente non ha offerto elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli già vagliati e non si è confrontata con le argomentazioni del Tribunale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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