Remissione di querela in Cassazione travolge il reato estinto e la pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32686 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La causa estintiva prevale sulle eventuali ragioni di inammissibilità del ricorso e travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto. In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Segue l’annullamento senza rinvio limitato al reato estinto e la rideterminazione della pena.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Padova, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Venezia, alla pena di anni uno e giorni quindici di reclusione per due imputazioni: il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, per essere rientrato nel territorio dello Stato dopo l’espulsione, e il reato di cui all’art. 612 cod. pen., per aver minacciato di morte la ex moglie nel corso di una discussione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati, assumendo come pena base quella del reato di reingresso e aumentandola di quindici giorni per le minacce.

Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, quanto al reato di reingresso, l’erronea applicazione della legge penale per la mancata allegazione del provvedimento di espulsione; quanto alle minacce, l’estinzione del reato per improcedibilità a seguito della remissione di querela depositata dalla persona offesa il 27 novembre 2024 e accettata dall’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente le due imputazioni. Quanto alle minacce, rileva che la remissione di querela è intervenuta in pendenza dei termini per il ricorso ed è stata ritualmente accettata dal querelato. Da ciò deriva l’estinzione del reato a norma dell’art. 152 cod. pen. e la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a quella imputazione.

Il Collegio richiama il principio di diritto pacifico secondo cui la causa estintiva deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U n. 24246 del 25.02.2004, Chiasserini). La remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità e travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto.

La Corte precisa poi che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria estintiva (Sez. U n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti; Sez. 5 n. 588 del 04.10.2013, Zambonini; Sez. 5 n. 21201 del 26.02.2009, Faraon).

Quanto al reato di reingresso, il ricorso è invece dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, aveva ritenuto provata la violazione del divieto di reingresso nel termine indicato nel provvedimento di espulsione. Il ricorrente non si confronta con tale ragionamento e chiede una diversa valutazione degli elementi processuali, lamentando in modo generico la mancata allegazione del provvedimento di espulsione, che invece risultava dagli atti ed era già stato eseguito.

In conclusione, la sentenza è annullata senza rinvio per il reato di minacce, estinto per remissione di querela; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. La pena è rideterminata in anni uno di reclusione, con eliminazione dei quindici giorni riferiti al reato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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