Remissione di querela in pendenza del termine per ricorrere (Cass. pen. Sez. VII n. 32685 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità dell’impugnazione. Il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla d’ufficio, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. L’estinzione travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto. In presenza di una causa estintiva non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare immediatamente la causa estintiva.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Forlì alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per furto aggravato. La Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la condanna. Avverso tale sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Nelle more del giudizio di legittimità, con atto depositato telematicamente, la difesa ha trasmesso il verbale con cui la persona offesa ha personalmente rimesso la querela. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estinto per remissione di querela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che, nelle more del giudizio, è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dalla ricorrente. Su questa base ha qualificato la fattispecie alla stregua dell’art. 152 cod. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Il Collegio ha richiamato il principio di diritto pacifico secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità dell’impugnazione. Sul punto la Corte ha evocato il precedente delle Sezioni Unite n. 24246 del 2004.
Il giudice di legittimità deve dunque rilevare e dichiarare la causa estintiva, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La Corte ha inoltre precisato che l’estinzione travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto.
Un ulteriore passaggio argomentativo riguarda i motivi di ricorso. In presenza di una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in sede di legittimità, perché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. La Corte ha richiamato, in tal senso, le Sezioni Unite n. 35490 del 2009 e alcune pronunce di sezione conformi.
All’annullamento senza rinvio consegue, sul piano processuale, la condanna della querelata al pagamento delle spese del procedimento. La decisione, pertanto, assorbe ogni ulteriore doglianza e definisce il giudizio con la declaratoria estintiva.
Nota della Redazione
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