Travisamento della prova e guida in stato di ebbrezza: rigetto dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 32704 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Opera il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e resta intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio. La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle emergenze processuali è inammissibile. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa quando il giudice di merito valorizzi il disvalore oggettivo della condotta con argomentare immune da incongruenze logiche.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada e agli artt. 187, comma 1, 1-bis e 1-quater cod. strada. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.02.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con particolare riguardo al travisamento delle dichiarazioni testimoniali, alla validità probatoria dell’accertamento ematico eseguito presso un nosocomio e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata sorretta da un conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto. Quanto al travisamento della prova, i giudici di legittimità hanno ribadito che il vizio è configurabile solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato.
La Corte ha precisato che opera il limite del devolutum in caso di doppia conforme e che resta intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio. Nel caso concreto, le doglianze difensive si sono risolte in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, già svolta dai giudici di merito con motivazione esente dalle censure dedotte.
Quanto all’accertamento ematico, i rilievi sulla metodologia impiegata si sono posti in termini puramente oppositivi rispetto alla risposta della Corte di merito. La doglianza non si è confrontata con l’argomentazione contenuta in sentenza, secondo cui la prospettata inaffidabilità del risultato delle analisi non era sostenuta dall’indicazione di concreti elementi a sostegno.
In relazione all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha confermato la validità dell’esclusione della causa di non punibilità operata in sentenza. I giudici di merito avevano valorizzato il rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, consistente nella condizione psico-fisica di quasi incoscienza del ricorrente al momento del fatto, con elevato grado di esposizione a pericolo degli utenti della strada.
Tale argomentare è stato ritenuto immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, sì da sottrarre la decisione, in parte qua, a censure prospettabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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