Inammissibile ricorso per censure aspecifiche su concorso in rapina aggravata (Cass. pen. Sez. 7 n. 2345 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione riproponendo censure già svolte in appello e motivatamente disattese dalla corte territoriale, poiché tali doglianze, aspecifiche e solo apparenti, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, preclusa al giudice di legittimità. In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente che la motivazione del diniego faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi. Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. in un reato pluri-offensivo, il risarcimento deve essere volontario, integrale (patrimoniale e morale) ed effettivo.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in appello dalla Corte d’appello di Brescia per il concorso nel reato di rapina aggravata e per il reato di omissione di soccorso. Avverso la sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque distinti motivi di doglianza.
Con i primi tre motivi si contestava l’affermazione di responsabilità, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e alla sussistenza del reato di omissione di soccorso. Gli ultimi due motivi riguardavano, invece, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come i primi tre motivi fossero aspecifici e volti a prefigurare una diversa lettura delle emergenze processuali. Il ricorrente, infatti, non aveva censurato un vizio logico della motivazione ma aveva contestato la decisione di merito in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata delle risultanze, esorbitando dal perimetro cognitivo e valutativo del giudice di legittimità.
Nel confermare tale impostazione, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano fornito una motivazione lineare e non illogica, sottolineando la presenza di un quadro probatorio completo e sufficiente a definire il contributo concorsuale della ricorrente e la sua piena consapevolezza dell’esigenza di soccorso della persona offesa.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme ai principi consolidati. Il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi, come nella specie evidenziato dalla gravità della condotta in danno di un soggetto in condizioni di minorata difesa.
Infine, anche il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la Corte ha ribadito che, in un reato pluri-offensivo come la rapina, il risarcimento deve essere volontario, integrale ed effettivo. Il riconoscimento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo se la motivazione sia adeguata e logica, come nella specie.
Nota della Redazione
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