Manifesta infondatezza del ricorso per carenza di specificità e doglianze assertive (Cass. pen. Sez. 7 n. 12465 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Le doglianze meramente assertive, volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, sono estranee al sindacato di legittimità. La carenza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa in data 2 aprile 2019 dal GUP del Tribunale locale, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riuniti per la continuazione ex art. 81 cod. pen..
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui si deduceva, da un lato, la violazione di legge con riguardo all’art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 192 cod. proc. pen., e dall’altro il vizio di motivazione in relazione all’affermata sussistenza degli elementi di prova circa la detenzione ai fini di cessione della sostanza e il mancato riscontro in merito ad elementi di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi sono stati considerati non consentiti in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e non scanditi da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
La Corte ha evidenziato che le doglianze erano volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, apparsa logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto al merito, la Corte territoriale aveva dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, argomentatamente confutando le doglianze afferenti alla mancata motivazione in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La prova circa la destinazione della sostanza stupefacente, rinvenuta in seguito a un controllo di polizia giudiziaria in data 14 febbraio 2018, era stata ritenuta sussistente alla luce della natura della sostanza, accertata dapprima mediante narcotest e poi con apposita analisi quantitativa e qualitativa, del quantitativo corrispondente a 227 dosi medie singole, della mancanza di fonti di reddito lecite dell’imputato, delle modalità di conservazione della sostanza, già suddivisa in dosi, e della circostanza che la stessa fosse portata in luoghi pubblici.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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