Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32703 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, allorché la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ove la pena sia contenuta in misura inferiore alla media edittale, è ammesso il ricorso a formule sintetiche nella motivazione, come l’espressione «si ritiene congrua». I motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione prospettato in termini generici non supera il vaglio di specificità.

Il Fatto

Due imputati, ritenuti responsabili in concorso del reato di furto in abitazione aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 04.02.2025, confermativa della pronuncia di primo grado.

Il primo ricorrente deduce, con motivo unico, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Il secondo ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 624-bis, comma 4, cod. pen., sostenendo un erroneo calcolo della pena confermata in appello e, in ogni caso, la sua eccessiva severità rispetto all’entità dei fatti, alla personalità e alla giovane età.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le deduzioni del primo ricorrente sono formulate in termini del tutto aspecifici, traducendosi in censure generiche sulla carenza di motivazione della pronuncia impugnata. Ricorda che i motivi, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Sul punto, i giudici di appello hanno esposto argomentazioni congrue e non illogiche sul fondamento della condotta accertata, con giudizio conforme a quello di primo grado. Nella giustificazione posta a base della sentenza impugnata non è quindi ravvisabile il dedotto vizio di carenza motivazionale.

Quanto alla posizione del secondo ricorrente, l’errore segnalato nel calcolo della pena si è risolto a favore dell’imputato. I giudici di appello hanno rimarcato come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l’aggravante, non abbia valutato il regime di cui all’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., individuando la pena base in anni quattro di reclusione invece che in anni cinque. Le doglianze sulla quantificazione della pena sono pertanto palesemente destituite di fondamento: la Corte di merito ha ritenuto la pena inflitta adeguata al caso concreto e non suscettibile di ulteriori riduzioni.

La Corte richiama il principio per cui è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ove la pena sia fissata in misura inferiore alla media edittale, è altresì ammesso l’uso di formule sintetiche (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583).

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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