Dosimetria della pena sotto la media edittale e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 32729 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media e, ancor più, prossima al minimo. In tal caso il giudice assolve all’obbligo motivazionale anche mediante il solo richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena. Sostiene che la pena irrogata, pur diminuita rispetto a quella di primo grado per la riconosciuta ipotesi tentata, per l’esclusione della recidiva e dell’aggravante della minorata difesa, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Essi riproducono profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e afferiscono al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione sulla dosimetria è logica e coerente. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 3 n. 29968 del 22.2.2019 e Sez. 2 n. 36104 del 27.4.2017 in tema di onere motivazionale del giudice nella determinazione della pena.
L’obbligo motivazionale è assolto, dovendosi tener conto che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo. Ciò vale anche quando il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 4 n. 46412 del 5.11.2015, Sez. 4 n. 21294 del 20.3.2013, Sez. 2 n. 28852 dell’8.5.2013, Sez. 3 n. 10095 del 10.1.2013, Sez. 2 n. 36245 del 26.6.2009).
È stato altresì ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. È invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2 n. 36104 del 27.4.2017).
La Corte sottolinea infine che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3 n. 38251 del 15.6.2016). Essendo il ricorso inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente alle spese consegue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.