Notifica al difensore e termine a comparire: nullità e prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 36022 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere eccepita o rilevata entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La notifica del decreto di citazione al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non sana il vizio quando il termine a comparire risulti comunque violato. L’accoglimento del motivo che investe la corretta instaurazione del rapporto processuale impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata se, nelle more, i reati risultano estinti per prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 2024, aveva confermato la condanna del ricorrente alla pena di un anno di reclusione e duemila euro di multa, previa derubricazione dei reati contestati nelle corrispondenti ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge per la mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notifica era stata tentata soltanto mediante contatti telefonici sull’utenza mobile dell’imputato e, non essendo integrate le condizioni per la notifica al difensore, era comunque avvenuta solo cinque giorni prima dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione esamina in via preliminare il secondo motivo, perché attiene alla corretta instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di appello. La Corte di merito aveva respinto l’eccezione difensiva rilevando l’irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato e disponendo, di conseguenza, la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con declaratoria di urgenza e termine abbreviato.

Il Collegio rileva tuttavia che il decreto di citazione è stato notificato al difensore il 18 dicembre 2024, in violazione del termine minimo di comparizione che, ragguagliato a quello di venti giorni, non poteva essere inferiore a quindici giorni.

Nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, soggetta ai termini dell’art. 180 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 42125 del 27 giugno 2024, che hanno qualificato la nullità in questi termini. Nel caso di specie l’eccezione risulta tempestivamente proposta con la memoria conclusiva, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

L’accoglimento del motivo preliminare impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. La Corte verifica i termini maturati, tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione per mesi otto e giorni sette, e considera irrilevante la sospensione di sessantaquattro giorni imputata al periodo emergenziale, perché relativa a un rinvio d’udienza fissato in epoca successiva all’operatività della sospensione disposta dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, richiamando le Sezioni Unite n. 5292 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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