Doppia conforme e inammissibilità delle censure sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 32728 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente. Sono inammissibili i motivi che, dietro l’apparente prospettazione di un vizio di legittimità, investano la ricostruzione e la valutazione del fatto. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto a motivare il diniego ove non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto pluriaggravato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, deducendo tre motivi: la carenza di motivazione in punto di responsabilità, fondata su un quadro meramente indiziario; la mancata assoluzione per non avere commesso il fatto, non essendo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che fosse stato l’imputato a sottrarre l’orologio dall’abitazione della persona offesa; l’erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e l’eccessiva quantificazione della pena inflitta.

La questione giunge davanti alla Suprema Corte per la verifica dei profili di legittimità dedotti avverso la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio della doppia conforme: quando la sentenza di primo grado e quella di appello affermano concordemente la responsabilità, esse formano un tutto organico e inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente. Il Collegio richiama sul punto una risalente e pacifica giurisprudenza di legittimità.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che le sentenze di merito sono assistite da un conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità. I primi due motivi di doglianza, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernono in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, e investono profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte d’appello, unitamente al primo giudice, ha fornito una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è dichiarato del tutto aspecifico, essendo privo dell’indicazione delle ragioni di meritevolezza. La Corte richiama il principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; quando la richiesta non specifica gli elementi che possano convincere il giudice della fondatezza dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi. Il diniego, inoltre, non richiede particolare motivazione ove non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni giustificative.

Infine, sulla doglianza relativa all’entità della pena, la Corte ribadisce che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Le ragioni poste a fondamento dell’invocata riduzione non pertengono ai criteri che sovrintendono alla commisurazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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