Patteggiamento, ricorso per cassazione ammesso solo per i motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. II n. 32837 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, dedotto in modo generico e senza alcun effettivo confronto con il contenuto della sentenza impugnata, non integra alcuno di tali casi e va dichiarato inammissibile. Il regime di ammissibilità si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze di patteggiamento pronunciate dopo l’entrata in vigore della novella, con trattazione nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del 03/07/2025, applicava su richiesta del difensore e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per due episodi di rapina pluriaggravata in concorso, unificati dal vincolo della continuazione.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che il giudice non avrebbe assolto adeguatamente il proprio obbligo motivazionale, non avendo dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti, e che l’intervenuto patteggiamento non avrebbe dovuto esimere il giudice dall’esprimere le proprie valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina processuale applicabile. In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Su questa premessa la Corte rileva che l’unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di motivazione, risulta formulato in modo del tutto generico e in assenza di qualsiasi effettivo confronto con il contenuto della sentenza impugnata. Il motivo non rientra dunque tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

La Corte precisa altresì il regime processuale. Trattandosi di impugnazione proposta contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della novella, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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