Bancarotta fraudolenta: obbligo di motivazione sui motivi di appello (Cass. pen. Sez. V n. 2733 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che confermi la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale non adempie all’obbligo di motivazione quando aderisca alle argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi criticamente con i motivi di appello che investano punti decisivi della controversia. In particolare, deve essere esaminata la doglianza sulla pericolosità in concreto delle condotte distrattive, verificando se il loro distacco patrimoniale fosse idoneo a ledere le ragioni dei creditori, anche quando sia intervenuto in epoca non prossima alla manifestazione del dissesto. Parimenti, ove siano allegate condotte di reintegro del patrimonio sociale anteriori alla dichiarazione di fallimento, il giudice deve accertare se la sottrazione sia stata neutralizzata, integrandosi in tal caso l’insussistenza dell’elemento materiale del reato. La carenza di motivazione su tali temi integra vizio di motivazione assente, sindacabile in cassazione mediante l’esame dei motivi di appello.
Il Fatto
La vicenda processuale origina dalla condanna, pronunciata in primo grado e confermata in appello, del ricorrente per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, ascritti nella qualità di socio amministratore di due società dichiarate fallite. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino il difensore propone ricorso per cassazione articolando sei motivi.
Con i motivi di appello era stato dedotto che le condotte distrattive erano state poste in essere in un periodo in cui le società erano ancora in bonis, essendosi il dissesto manifestato solo successivamente, e che talune di esse erano state neutralizzate da condotte di reintegro del patrimonio sociale. Su tali specifiche doglianze, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso ogni confronto critico.
La Motivazione della Corte
Tutti i motivi di ricorso sono accomunati dalla censura di fondo secondo cui la Corte territoriale, a fronte di specifici motivi di appello riguardanti l’esistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato, avrebbe reso una motivazione priva di qualsivoglia confronto critico. La Suprema Corte accoglie la doglianza.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la completezza della motivazione va verificata con riferimento alle questioni effettivamente decise e a quelle che il giudice avrebbe dovuto decidere, avuto riguardo ai punti decisivi della controversia. La mancanza di motivazione su un punto decisivo attiene al rapporto tra motivazione e oggetto della decisione, e il giudice di legittimità può esaminare i motivi di appello per valutare la completezza dell’apparato argomentativo, con riferimento a doglianze specifiche e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 6945 del 09/05/2000, Rv. 216765).
Esaminati i motivi di appello, la Corte rileva che essi investivano questioni decisive: la pericolosità in concreto delle condotte distrattive, la loro caratterizzazione per indici di fraudolenza e, con riferimento a talune contestazioni, il loro essere state neutralizzate da reintegri patrimoniali anteriori alla dichiarazione di fallimento. La motivazione impugnata si rivela silente rispetto a tali temi, schivati con argomenti di puro genere, non calibrati sulla specificità delle censure difensive.
La sentenza è pertanto affetta da vizio di mancanza di motivazione, che ricorre anche quando le argomentazioni del giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze, dotate del requisito della decisività, formulate con i motivi di appello (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Il difetto incide su questioni potenzialmente decisive, essendo pacifico che la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo il patrimonio sociale rispetto alla massa dei creditori (Sez. 5 n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059). Rileva altresì il principio della bancarotta riparata, che determina l’insussistenza dell’elemento materiale quando la sottrazione sia annullata da un’attività di segno contrario anteriore alla soglia cronologica del fallimento (Sez. 5 n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266025).
La Corte annulla conseguentemente la sentenza impugnata limitatamente ai capi oggetto della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Nota della Redazione
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