Prescrizione maturata prima della sentenza di appello e omessa pronuncia del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 32840 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia del giudice di appello sull’eccezione di prescrizione del reato, tempestivamente devoluta, rende ammissibile il ricorso per cassazione e impone la declaratoria estintiva, salvo che l’eccezione risulti manifestamente infondata. Nel giudizio di cassazione il rinvio dell’udienza dibattimentale non integra la sospensione del corso della prescrizione quando l’istruttoria non è esaurita e la nuova udienza è fissata per l’assunzione di ulteriori prove, indipendentemente dall’esame dell’imputato. Il termine sospensivo non opera, pertanto, per il periodo intercorso tra le due udienze, con la conseguenza che il reato risulta estinto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di calunnia. La difesa impugnava la decisione con cinque motivi, tra i quali di rilievo è la censura relativa alla mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione, che, secondo la tesi difensiva, era già maturata prima della sentenza di secondo grado.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, sostenendo che la Corte di appello avesse potuto computare, ai fini della sospensione, il tempo intercorso tra l’udienza del 16 gennaio 2018 e quella successiva, richiamando l’istanza di rinvio dell’esame dell’imputato per impedimento a comparire.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta in via preliminare il profilo di ammissibilità. L’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, devoluta alla Corte di appello, rende di per sé il ricorso ammissibile e conduce in ogni caso alla declaratoria estintiva. Solo l’ipotesi di eccezione manifestamente infondata avrebbe potuto giustificare una diversa conclusione.

Per il reato di calunnia il termine massimo di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi. Tenendo conto della data di commissione del fatto, fissata al 29 luglio 2014, l’effetto estintivo doveva ritenersi intervenuto in data 29 gennaio 2022, in assenza di cause di sospensione.

La tesi del Pubblico Ministero muove dall’idea che il rinvio dell’udienza del 16 gennaio 2018 fosse stato disposto su richiesta della difesa e che, quindi, la sospensione operasse per l’intero periodo intercorso fino all’udienza successiva. La Corte ritiene la soluzione non condivisibile.

Dall’esame del verbale di quella udienza emerge che la difesa non aveva in alcun modo chiesto il rinvio per impedimento dell’imputato. L’istruttoria era proseguita e il rinvio era stato disposto non solo per l’esame dell’imputato, ma anche per l’escussione dei testi residui, con nuova udienza fissata per l’assunzione di ulteriori prove.

Il rinvio, pertanto, non può ritenersi disposto a mera richiesta della difesa, poiché a quella data l’istruttoria non era ultimata. Ne consegue che i dieci mesi trascorsi tra le due udienze non possono computarsi ai fini della sospensione del termine prescrizionale.

Il reato doveva quindi ritenersi prescritto in data anteriore alla sentenza di appello. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *