Illegittimo l’arresto in “quasi flagranza” per individuazione tardiva del responsabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 13419 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all’individuazione del responsabile del reato solo in seguito ad attività di indagine, quali la visione di filmati e ricerche sul territorio, senza avere avuto percezione diretta del fatto o di elementi inequivocabilmente riconducibili all’indiziato. La condizione di “quasi flagranza” di cui all’art. 382 cod. proc. pen. presuppone, alternativamente, l’inseguimento materiale dell’agente o l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Non integra tale condizione l’arresto basato sulle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, né quello conseguente a valutazioni investigative fondate su elementi diversi da quelli indicati dalla legge. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Palermo aveva convalidato l’arresto in flagranza di un indagato per il reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3 n. 1 cod. pen.) ed aveva applicato la misura cautelare della permanenza in abitazione con divieto di allontanamento. L’arresto era stato eseguito dai Carabinieri, intervenuti su richiesta delle persone offese, dopo la visione dei filmati di videosorveglianza e successive ricerche svolte sul territorio.
Avverso l’ordinanza di convalida ricorreva per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo la violazione dell’art. 382 cod. proc. pen. e contestando la sussistenza dello stato di quasi flagranza, in quanto la polizia giudiziaria non aveva avuto alcuna percezione diretta del reato, essendo l’individuazione avvenuta solo a seguito della visione di un filmato e dell’esito di attività investigative.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dall’ordinanza impugnata emergeva come i Carabinieri fossero intervenuti dopo la richiesta delle vittime, apprendendo da queste la dinamica dei fatti. Solo successivamente, dopo la visione dei filmati e alcune ricerche, erano giunti all’identificazione del responsabile.
Il Collegio ha osservato come l’intervento presso l’esercizio commerciale fosse avvenuto alle ore 19:20, mentre l’arresto era stato comunicato al Pubblico Ministero solo alle ore 22:11, a distanza di “qualche ora” dai fatti. In tale contesto, la polizia giudiziaria non aveva avuto alcuna percezione diretta e immediata degli elementi del reato, essendo pervenuta all’individuazione del ricorrente solo attraverso l’esito di attività investigative.
La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 39131 del 2016, secondo cui è illegittimo l’arresto operato sulla base delle sole informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, non sussistendo la “quasi flagranza” che presuppone la percezione diretta, da parte di chi arresta, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Ha altresì richiamato il precedente di Sez. 5 n. 6561 del 2025, che esclude la quasi flagranza quando l’individuazione del responsabile avvenga a seguito di indagini consistenti nell’assunzione di informazioni e valutazioni diverse da quelle indicate dall’art. 382 cod. proc. pen., richiedendosi o l’inseguimento materiale, non meramente “figurato” o “investigativo”, o l’immediata percezione autonoma delle tracce del reato.
In applicazione di tali principi, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’arresto, perché lo stesso era stato operato illegittimamente.
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Nota della Redazione
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