Interdizione dai pubblici uffici e continuazione: irrilevante l’aumento (Cass. pen. Sez. VI n. 32842 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, la pena-base da prendere in esame è quella stabilita per il reato più grave, quantificata dopo la comparazione tra le circostanze e la diminuzione per la scelta del rito, con esclusione degli aumenti per la continuazione. L’art. 29 cod. pen. consente siffatta durata solo per condanne a pena principale non inferiore a tre anni di reclusione. L’aumento per la continuazione non rileva ai fini del superamento di tale soglia, poiché la pena accessoria non è applicata in ragione dell’entità sanzionatoria complessiva, ma del solo reato più grave. La pena accessoria così irrogata è illegale e va eliminata con annullamento senza rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, accogliendo il concordato sulla pena intervenuto tra le parti, ha riformato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania, emessa per il reato di detenzione di stupefacenti. Sulla pena-base di sei anni di reclusione ed euro 27.000 di multa ha applicato le circostanze attenuanti generiche e la continuazione interna, riducendo la pena finale per la scelta del rito abbreviato e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 29 cod. pen., per avere la Corte di appello applicato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la sequenza sanzionatoria adottata dalla sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: dalla pena-base di sei anni ed euro 27.000, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro ed euro 17.333, aumentata per la continuazione interna ad anni quattro e mesi sei ed euro 27.333, ridotta per la scelta del rito ad anni tre ed euro 18.224, con conferma della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Tale statuizione è assunta in violazione dell’art. 29 cod. pen., che consente quella durata solo per condanne a pena principale non inferiore a tre anni di reclusione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata a partire da Sez. U n. 8411 del 27.05.1998 e da ultimo in Sez. IV n. 30040 del 23.05.2024, ai fini dell’applicazione dell’interdizione dei pubblici uffici la pena-base da esaminare è quella stabilita per il reato più grave, quantificata a seguito della comparazione tra le circostanze e della diminuzione per il rito, con esclusione degli aumenti per la continuazione.
Nel caso di specie la pena-base detentiva, considerate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, risulta pari ad anni due e mesi otto di reclusione. Trattandosi di pena inferiore a tre anni, non è consentita l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non potendosi tenere conto dell’aumento per la continuazione, determinato in ulteriori sei mesi.
La Corte qualifica la pena come illegale con riferimento alla sanzione accessoria, per mancanza di corrispondenza quantitativa a quella astrattamente indicata dalla fattispecie incriminatrice concreta, così da collocarsi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale: richiama sul punto Sez. U n. 21368 del 26.09.2019, Sez. U n. 37107 del 26.02.2015 nonché Sez. VI n. 37847 del 14.09.2022 e Sez. VI n. 29898 del 10.01.2019. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con sua contestuale eliminazione.
Nota della Redazione
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