Motivazione apparente e poteri del giudice di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 32841 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza di condanna che si limiti ad affermare la sussistenza del reato sulla base dello stato degli atti, senza descrivere né analizzare gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, è del tutto apparente e integra nullità della sentenza. La mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., sicché il giudice di appello, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, può redigere anche integralmente la motivazione mancante, senza determinare la perdita di un grado del giudizio per l’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato per saltum la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen.. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge, lamentando l’omessa motivazione della sentenza di condanna: il giudice di primo grado si era limitato a riassumere lo svolgimento del processo per poi affermare la sussistenza del reato, senza indicare alcun elemento a sostegno di tale conclusione.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice di primo grado aveva articolato una analitica, quanto superflua, descrizione di elementi processuali non strettamente necessari, esaminando poi il merito dell’accusa mediante una formula di stile, con cui si affermava che dagli atti e dai dirimenti elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero era emersa la sussistenza del reato, per procedere quindi alla quantificazione della pena.

Ad avviso della Corte, pur essendosi il giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, la motivazione così costruita è del tutto apparente: essa si risolve nella mera affermazione della sussistenza degli elementi necessari alla condanna, senza che tali elementi siano stati minimamente descritti e analizzati.

Premessa la nullità della sentenza, la Corte ha affrontato il profilo processuale delle conseguenze dell’annullamento. Ha ribadito che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado.

Il giudice di appello può invece provvedere direttamente, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigendo anche integralmente la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio. La Corte ha richiamato sul punto Sez. 6 n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, e, quanto alle conseguenze, Sez. 5 n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023.

Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata senza regressione del giudizio in primo grado, con rinvio dinanzi alla Corte di appello competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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