Riesame e specifica devoluzione inammissibili per censure non dedotte (Cass. pen. Sez. 2 n. 15427 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, riguardanti il fatto, le fonti di prova e la loro valutazione, al fine di provocare una risposta adeguata e completa da parte del giudice. In mancanza di tale specifica devoluzione, è inammissibile il ricorso per cassazione che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, non potendo questi trovare risposta per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere. L’impugnazione avverso i provvedimenti de libertate deve essere inoltre sorretta da un interesse attuale e concreto ad ottenere un effetto favorevole, non potendo limitarsi a censurare profili che, anche ove accolti, non produrrebbero alcun beneficio per l’interessato.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, aveva parzialmente riformato l’ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e a numerosi reati satellite.

Il Tribunale aveva annullato la misura per alcuni capi di imputazione, tra cui quelli relativi a reati di ricettazione e furto, confermandola per tutti i restanti capi. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso in cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione con cui lamentava la ritenuta genericità delle doglianze attinenti ai reati fine e al delitto associativo, nonché la sussistenza del pericolo di fuga e la valutazione di imprescindibilità della misura carceraria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato nella propria giurisprudenza, secondo cui, anche nel contesto decisorio del giudizio di riesame, reso peculiare dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito. Tale onere è funzionale a provocare una risposta adeguata e completa da parte del giudice del riesame, sulla quale la Corte di legittimità possa essere chiamata a esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, il ricorso che sottoponga censure su tali punti è inammissibile, non potendo esse trovare risposta per la carenza di cognizione in fatto.

Nel caso di specie, la Corte ha giudicato corretta la stigmatizzazione, da parte del Tribunale felsineo, del mancato confronto con il discorso giustificativo dell’ordinanza genetica. Il Tribunale aveva, infatti, ampiamente richiamato per piena condivisione tale discorso, sottolineando con motivazione sufficiente la gravità indiziaria dei delitti per cui la misura era stata confermata. Quanto alla sussistenza dell’associazione per delinquere, era stata congruamente evidenziata la disponibilità di stabili risorse umane e logistiche, quali strumenti atti allo scasso, ricetrasmittenti, abbigliamento idoneo e jammer, elementi con cui il ricorrente non si era confrontato neppure in sede di legittimità.

Con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato come esse fossero state ritenute sulla scorta dell’accertato pericolo di reiterazione di reati, desumibile dalle decine di furti oggetto della contestazione provvisoria. L’impugnazione, limitandosi a censurare il solo pericolo di fuga, con motivi schiettamente fattuali, non appariva sorretta da un interesse attuale e concreto, non essendo idonea a produrre effetti favorevoli per l’interessato.

Infine, le doglianze relative alla individuazione della misura sono state giudicate meramente confutative, a fronte di una congrua argomentazione basata sull’impossibilità di una prognosi favorevole circa la spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’indagato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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