Minimi inderogabili per le spese alla parte civile (Cass. pen. Sez. 2 n. 16119 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile in caso di annullamento della sentenza, il giudice non può diminuire i compensi dei valori medi indicati nelle tabelle allegate oltre il limite del 50%, trattandosi di un minimo tariffario inderogabile ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014. Laddove l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto alla liquidazione o la determinazione della somma, il rinvio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., qualificandosi la pronuncia come d’ufficio e non rimessa a valutazioni discrezionali del giudice penale.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, decidendo a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena nei confronti dell’imputato per i reati di concorso in usura, estorsione e tentata estorsione e condannandolo, in solido con i coimputati, alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate in misura complessiva di euro 1.000,00.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione sia il difensore dell’imputato, lamentando vizi di motivazione sulla dosimetria della pena e sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, sia i difensori delle parti civili, deducendo la violazione dei minimi inderogabili previsti dal d.m. n. 55/2014 e la mancata motivazione sulla drastica riduzione dei compensi rispetto ai valori tabellari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il ricorso dell’imputato, dichiarandolo inammissibile in quanto manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, ha ribadito che sono ammissibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al rito e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze attinenti alla determinazione della pena, salvo che si trasfondano nella illegalità della sanzione inflitta.
Quanto al dedotto mancato giudizio di prevalenza, il Collegio ha precisato che la difesa erroneamente assumeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, in realtà mai concesse né dal Tribunale né dalla Corte; la relativa richiesta, non rientrando tra i motivi concernenti la misura della pena, doveva ritenersi rinunciata con l’adesione al concordato.
Ha invece accolto i ricorsi delle parti civili. Richiamato il principio per cui il ricorso della parte civile è ammissibile quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione con riferimento ai limiti tariffari, la Corte ha rilevato che ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.m. n. 55/2014, il giudice può diminuire i valori medi non oltre il 50%, soglia che costituisce un vincolo di inderogabilità dei minimi, come chiarito anche dalla giurisprudenza civile.
Nella specie, tenuto conto del valore medio per la fase di appello e della mancata realizzazione della fase introduttiva, la liquidazione non poteva essere inferiore ad euro 1.654,50, senza considerare l’aumento del 30% previsto dall’art. 12, comma 2, per l’assistenza di più parti. La somma liquidata in euro 1.000,00 risultava quindi illegittima per violazione dei minimi inderogabili.
La Corte ha conseguentemente annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese e disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., non residuando profili valutativi per il giudice penale. Ha infine rimesso al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, considerata la peculiare posizione delle parti civili rispetto al ricorso dell’imputato sul solo trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili