Revoca della liberazione anticipata e scioglimento del cumulo (Cass. pen. Sez. I n. 32876 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54, comma 3, Ord. pen., presuppone che il delitto non colposo sia stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena o delle pene concorrenti cui il beneficio si riferisce. Quando le pene siano state unificate in un provvedimento di cumulo, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, non potendo la revoca incidere su benefici concessi in relazione a pene diverse. Il riconoscimento della continuazione tra reati associativi permanenti non modifica l’epoca di consumazione accertata nel giudizio di cognizione, poiché riguarda la medesimezza del disegno criminoso e non la colpevolezza.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, aveva revocato al condannato il beneficio della liberazione anticipata per complessivi giorni 765, concesso con diverse ordinanze emesse dal 2004 al 2011 in relazione a semestri maturati dal 29 febbraio 2000 al 17 novembre 2010.

A fondamento della revoca il Tribunale aveva posto la commissione, dopo la concessione dei benefici, di due reati di partecipazione ad associazione mafiosa, accertati con due distinte sentenze di condanna, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 54, comma 3, Ord. pen., per non avere il Tribunale proceduto allo scioglimento del cumulo e per avere illegittimamente esteso la revoca a pene già interamente eseguite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente la rilevanza attribuita all’esecuzione della pena inflitta con la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 15 aprile 2002. La pena eseguita nel periodo indicato, a seguito della revoca disposta in appello, è stata successivamente imputata, ai sensi dell’art. 657 cod. pen., ad altra condanna irrevocabile, sicché le liberazioni anticipate revocate di cui ai numeri da 3) a 6) vanno riferite a tale ultima condanna, emendando l’evidente errore contenuto nel provvedimento impugnato.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la formulazione dell’art. 54, comma 3, Ord. pen., che non contiene limitazioni temporali, per affermare che la condizione risolutiva può intervenire anche dopo la cessazione dell’esecuzione della pena. Sono condizioni della revoca la commissione del delitto non colposo nel corso dell’esecuzione della pena o delle pene concorrenti, la successione del nuovo delitto alla concessione del beneficio e l’accertamento della responsabilità con sentenza irrevocabile. Rileva, quale momento di verificazione della causa di revoca, la data di commissione del nuovo delitto e non quella del passaggio in giudicato.

La Corte ha poi precisato che, ove il nuovo delitto sia commesso nel corso dell’esecuzione di pene unificate, è necessario che la violazione sia posta in essere esclusivamente nel periodo di esecuzione della condanna o delle condanne cui il beneficio si riferisce. Se il rapporto esecutivo si è esaurito, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, poiché la revoca non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata realizzata la condotta criminosa.

Il Tribunale di sorveglianza si è discostato da tali principi laddove ha ritenuto equipollente al riconoscimento di un unico reato il vincolo della continuazione tra i reati associativi commessi in periodi distinti. Il Collegio ha chiarito che il vincolo del giudice della cognizione riguarda il giudizio di responsabilità per il delitto presupposto della revoca e non le statuizioni sulla continuazione, che attengono ai requisiti dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e non alla colpevolezza. Nei reati permanenti, come la partecipazione ad associazione mafiosa, il riconoscimento della continuazione non può modificare l’epoca di consumazione accertata in correlazione con il capo di imputazione.

Ne è conseguito l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca disposta con le ordinanze indicate ai numeri da 3) a 7), relative a semestri in cui non risulta commesso alcuno dei due reati associativi, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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