Continuazione in executivis: verifica concreta degli indici e insindacabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 6351 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso richiede che l’agente abbia preventivamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte, non identificandosi con il mero programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento in sede esecutiva esige una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate. È necessario che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Prato aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di condanna. Il giudice aveva escluso l’istituto valorizzando la natura assorbente del tempo di commissione dei reati e la loro valenza sintomatica di una scelta di vita deviante.
Il ricorrente articolava un unico motivo, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, in termini essenzialmente confutativi rispetto alle argomentazioni del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto e richiama i principi consolidati. L’identità del disegno criminoso, quale caratterizzante l’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula una previa rappresentazione e una deliberazione unitaria delle condotte, e non si confonde con la generale propensione alla devianza.
Su un piano processuale, la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori. Richiama sul punto le Sez. Un. n. 28659 del 2017, che escludono la sufficienza della presenza di singoli indici quando i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea.
Viene poi richiamato il principio secondo cui rilevano, ai fini della prova del medesimo disegno criminoso, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori.
La Corte sottolinea che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo in ragione della natura assorbente del profilo temporale e della valenza sintomatica dei reati. A fronte di tali considerazioni congrue e lineari, il motivo si presenta confutativo e non indica quale sarebbe stato lo scopo unitario delle condotte che il giudice avrebbe omesso di esaminare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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