Inammissibile ricorso generico su aggravanti e indebito uso carte di credito (Cass. pen. Sez. VII n. 29329 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per assoluta genericità, il motivo di ricorso che prospetti contraddizioni e travisamenti probatori senza indicarli e senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. In tema di aggravanti, la circostanza del mezzo fraudolento è configurabile quando l’agente acceda alla struttura esibendo un documento contraffatto, mentre l’aggravante della minorata difesa, esclusa dal giudice di primo grado, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Quanto alla recidiva e alle attenuanti generiche, il giudice di merito assolve all’obbligo motivazionale quando valorizzi la gravità delle condotte, l’intensità del dolo, il danno cagionato e la capacità a delinquere. Il delitto di indebito utilizzo di carte di credito, di cui all’art. 493-ter cod. pen., concorre con quello di truffa allorché le condotte siano autonome e distinte e siano dirette a conseguire, mediante artifici e raggiri ulteriori, un profitto illecito diverso da quello già ottenuto con il primo reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 settembre 2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto aggravato e per i reati di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. L’uomo si era introdotto in una struttura alberghiera esibendo una carta di identità contraffatta, presentandosi come un turista con una falsa identità, e aveva poi utilizzato le carte di credito e il documento contraffatto.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: dal vizio di motivazione sulla prova della sua presenza nella struttura e sulla riferibilità dei beni, alla motivazione per relationem, alle aggravanti del mezzo fraudolento e della minorata difesa, all’applicazione automatica della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla qualificazione della condotta di uso della carta di credito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi due motivi congiuntamente quanto alla loro genericità. Il ricorrente prospetta contraddizioni e travisamenti probatori che non indica e non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui il ricorso non può limitarsi a censurare l’esito senza misurarsi con la motivazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato a tutte le censure spiegate in sede di gravame, sicché l’assunto dell’illegittimità per motivazione per relationem è manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo alle aggravanti, la Corte rileva che il giudice di appello ha evidenziato in modo idoneo la sussistenza della circostanza aggravante dell’utilizzo di un mezzo fraudolento: l’imputato si è introdotto nella struttura esibendo una carta di identità contraffatta. Quanto alla minorata difesa, essa era già stata esclusa dal giudice di primo grado, con la conseguenza che la doglianza risulta non conferente.
Il quarto e il quinto motivo sono dichiarati manifestamente infondati. La decisione censurata ha congruamente sottolineato che i fatti commessi sono univocamente significativi di una più accentuata colpevolezza e di una spiccata pericolosità dell’imputato, così motivando sull’applicazione della recidiva. Analogamente, sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha valorizzato l’assenza di elementi positivi di valutazione, la concretezza e la gravità delle condotte illecite, l’intensità del dolo, il danno economico cagionato e la significativa capacità a delinquere.
Il sesto motivo, infine, è dichiarato inammissibile perché inedito e comunque manifestamente infondato. La Corte ricorda che sussiste il concorso tra il delitto di indebito utilizzo di carte di credito e quello di truffa quando le condotte siano autonome e distinte e mirino a percepire, mediante artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito con il primo reato, richiamando Sez. II n. 33535 del 2023. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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