Revoca della liberazione anticipata per delitto commesso durante l’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 32922 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della liberazione anticipata, prevista dall’art. 54, comma 3, ord. pen., presuppone la commissione, successivamente alla concessione del beneficio, di un delitto non colposo per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile, e non richiede alcun limite temporale, potendo operare anche dopo la cessazione dell’esecuzione della pena. Ai fini della revoca rileva la data di commissione del nuovo delitto, non quella del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. Essa non è limitata al solo semestre in cui il delitto è stato commesso, ma riguarda la complessiva riduzione di pena precedentemente accordata per l’intero arco temporale di espiazione, in quanto i semestri rilevano solo ai fini della determinazione della riduzione. Il giudizio di incompatibilità con il mantenimento del beneficio si àncora alla condotta in concreto tenuta e alla sua idoneità a dimostrare l’insuccesso dell’opera rieducativa, non alla mera osservanza delle regole carcerarie.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, accogliendo la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, ha revocato la liberazione anticipata concessa al condannato con diverse ordinanze emesse dall’11 novembre 2010 al 14 febbraio 2020, per complessivi giorni 1485, in relazione a semestri maturati dal 22 giugno 2007 al 16 dicembre 2019.
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le violazioni accertate con la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 novembre 2022, commesse in costanza di esecuzione penale, tra cui la partecipazione ad associazione mafiosa protrattasi sino al 25 maggio 2021. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 54, comma 3, ord. pen., rilevando che la norma, priva di limitazioni temporali, consente la revoca anche dopo la cessazione dell’esecuzione. Le condizioni legittimanti sono tre: la commissione di un delitto non colposo durante l’esecuzione della pena, l’intervento del nuovo delitto dopo la concessione del beneficio e l’accertamento della responsabilità con sentenza irrevocabile.
Quanto al momento temporale, rileva la data di commissione del nuovo delitto, non quella del giudicato. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 4133 del 1993 e, per l’ipotesi di pene cumulate, Sez. I n. 32412 del 2016 e Sez. I n. 11756 del 2012, precisando che, se il beneficio è concesso indistintamente su tutte le pene cumulate, la revoca opera quando il delitto sia commesso mentre ne è in corso l’esecuzione.
Sul perimetro della revoca, il Collegio afferma che essa non è limitata al solo semestre in cui fu commesso il delitto, ma investe la complessiva riduzione accordata per l’intero arco di espiazione (Sez. I n. 43943 del 2001; Sez. I n. 38332 del 2014). Se l’esecuzione si è esaurita, occorre lo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento del nuovo delitto, poiché la revoca non può incidere su benefici riferiti a pene diverse (Sez. I n. 2354 del 1991).
La Corte esclude che l’ordinanza impugnata si sia discostata da tali principi. In applicazione di Corte cost. n. 186 del 1995, il Tribunale ha ancorato la revoca non al fatto in sé della condanna, ma all’incompatibilità del mantenimento del beneficio con la condotta concreta, valorizzando la gravità dei reati e l’inserimento apicale nel contesto associativo. Correttamente è stata esclusa la rilevanza della mera osservanza delle regole carcerarie, dovendo emergere un impegno che segnali un distacco psicologico dal crimine (Sez. I n. 1181 del 1994).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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