Motivazione sufficiente se il giudice non riduce la pena nella misura massima (Cass. pen. Sez. I n. 32920 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni sulla graduazione della pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. Il giudice di merito assolve all’obbligo motivazionale dando conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza della Corte di assise di Monza, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577, secondo comma, n. 1, cod. pen., commesso ai danni del padre, e del reato strumentale di distruzione di cadavere.

In accoglimento dell’appello dell’imputato, limitato alla riconsiderazione del giudizio di comparazione, la Corte distrettuale ha ritenuto prevalenti le riconosciute circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen. sull’aggravante speciale, riducendo la pena ad anni 18 di reclusione. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di dosimetria, chiedendo alla Corte di cassazione la determinazione diretta della pena ai sensi dell’art. 620, lettera i), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da una premessa consolidata: la graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni correlati alle circostanze e il giudizio di comparazione tra opposte circostanze costituiscono espressione di una discrezionalità tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Collegio richiama il principio secondo cui al giudice di merito è sufficiente dare conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale diviene necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito. La media edittale, precisa la Corte, va calcolata non dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo e aggiungendo il risultato al minimo.

La Corte enuncia poi il principio centrale: non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione quando il giudice, pur ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, non operi la riduzione nella massima misura possibile, perché le aggravanti continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta. Il giudizio di prevalenza non impone, dunque, automaticamente la riduzione più ampia.

Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha indicato analiticamente gli elementi ostativi a un trattamento sanzionatorio più favorevole: il rapporto familiare con la vittima, aggravante ad effetto speciale; l’efferatezza delle modalità esecutive, con valorizzazione di dolo e capacità a delinquere; la condotta successiva ai reati, caratterizzata non da immediata confessione ma da ripetuti tentativi di intralciare le indagini; la portata limitata del risarcimento del danno, avendo l’imputato ceduto ai parenti anche beni che non avrebbe potuto ereditare per indegnità. Gli elementi opposti dalla difesa sono stati ritenuti recessivi, ma utili a ribaltare il bilanciamento in senso favorevole all’imputato.

Quanto all’aumento per la continuazione relativa al reato satellite, la Corte rileva che esso è stato giustificato, sia pure implicitamente, con il richiamo alla particolare gravità del reato e alla dimostrata capacità a delinquere, desumibile dalla condotta di ripulitura della scena, simulazione dell’allontanamento della vittima, occultamento delle tracce e soppressione del cadavere. La pena per la distruzione di cadavere, pari a un anno di reclusione, risulta congrua e il ricorso, sul punto, è generico perché non oppone argomentazioni contrarie alla disamina di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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