Bancarotta fraudolenta: rigetto per doppia conforme e distrazione accertata (Cass. pen. Sez. V n. 32932 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione deve misurarsi con l’articolata ricostruzione dei flussi contabili operata dai giudici di merito. Quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado, le due motivazioni si saldano in una doppia conforme che resiste alla censura meramente critica. Non integra il vizio dedotto la difesa che invochi un credito della fallita riconosciuto dal giudice delegato, se tale credito si fonda su bonifici erronei collocati in un periodo diverso e successivo alla dichiarazione di fallimento, estraneo a quello considerato per l’integrazione del reato.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 14.01.2025 ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, estraneo alla compagine della società poi fallita, avrebbe commesso il fatto in concorso con l’amministratore della stessa, distraendo somme dai conti correnti della società in procedura di concordato preventivo a favore di altra società della quale era legale rappresentante.

La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva ritenuto la distrazione integrata per un importo inferiore rispetto a quello contestato. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione meramente apparente sulle argomentazioni difensive, non essendo stato considerato il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento avrebbe riconosciuto un credito della fallita e ordinato la restituzione di una somma.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha rigettato il ricorso. Muovendo dalla ricostruzione operata nella pronuncia di primo grado, le cui argomentazioni si saldano con quelle della sentenza impugnata trattandosi di doppia conforme, la Corte ha rilevato come, mediante gli accertamenti del commissario giudiziale e del curatore fallimentare, anche in base ai dati bancari e alle scritture contabili delle due società, sia emerso un articolato insieme di trasferimenti dal conto della società in concordato a quello dell’altra società, con causale “errata canalizzazione”.

Tale causale è risultata solo in parte corrispondente alle fatture emesse ed erroneamente pagate dai clienti alla società poi fallita. Tenuto conto anche delle somme restituite, l’importo della distrazione è stato accertato in misura ridotta rispetto alla contestazione, con indicazione dei richiami alle pagine della sentenza di primo grado e di quella di appello.

A fronte di tale articolata motivazione, la difesa del ricorrente si è fondata sulla circostanza che gli organi della procedura fallimentare, la cui curatela è costituita parte civile, avrebbero accertato un credito della società fallita, esitato anche in un provvedimento del giudice delegato. La Corte ha però osservato che tale credito si fonda su ulteriori erronei bonifici eseguiti da terzi in un periodo diverso da quello considerato ai fini dell’integrazione del delitto, ossia quello, peraltro successivo alla dichiarazione di fallimento, dei mesi di maggio e giugno 2021.

Il dato ritenuto decisivo è dunque l’estraneità temporale delle somme invocate a discarico rispetto all’arco temporale in cui si colloca la condotta distrattiva accertata. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate nell’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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