Inoppugnabile l’ordinanza che esclude la parte civile nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. VI n. 27877 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato l’ordinanza che dichiara inammissibile o esclude la costituzione di parte civile non è impugnabile, né in via immediata né in via differita con la sentenza ai sensi dell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen., in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. Una volta estromesso dal processo, il danneggiato perde la qualità di parte e non è più legittimato a impugnare la sentenza assolutoria dell’imputato. Il provvedimento di esclusione non ha carattere meramente ordinatorio, perché chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale, esaurendone gli effetti. Esclusa la riconducibilità del provvedimento alla categoria dell’abnormità, il ricorso della persona offesa è inammissibile.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 2 dicembre 2025, aveva ammesso l’imputato al giudizio abbreviato condizionato, rigettando la richiesta di controprova avanzata dal difensore della persona offesa. All’udienza del 3 febbraio 2026 il Giudice, con ordinanza a verbale, ha ritenuto tardiva e inammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa, sul rilievo che nella precedente udienza erano già stati espletati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza della medesima persona offesa. Con sentenza in pari data, l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.
Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità delle due ordinanze e, nel merito, il travisamento della prova per omissione in ordine ai file video e alle testimonianze. L’imputato ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inosservanza dell’art. 79 cod. proc. pen. Nella specie il Giudice aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile dopo avere ammesso l’imputato al rito speciale e rinviato per la discussione, con la persona offesa già presente alla precedente udienza. Il Collegio ricorda che, secondo il prevalente orientamento di legittimità, nel giudizio abbreviato la costituzione di parte civile è tempestiva se intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il rito ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché prima della dichiarazione di apertura della discussione. Tale indirizzo è stato ribadito anche dopo le modifiche all’art. 79 cod. proc. pen. introdotte dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché la costituzione successiva è disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma 2.
In senso contrario il Collegio richiama Sez. 6, n. 14737 del 17/02/2026, che pure dichiara di condividere, secondo cui, a seguito della riforma, lo sbarramento processuale è in ogni caso costituito dall’ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
La Corte sposta però il fulcro della decisione sulla impugnabilità dell’ordinanza. Già nel vigore del codice abrogato le ordinanze sull’opposizione alla costituzione di parte civile non erano impugnabili, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni. Con il nuovo codice è prevalso l’orientamento negativo circa l’impugnabilità, sia immediata che differita, delle ordinanze sulla richiesta di esclusione della parte civile, per la mancanza di un’esplicita previsione di gravame. Del provvedimento anticipato di esclusione non è consentita né l’impugnazione autonoma né quella differita con la sentenza, perché il danneggiato, estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato a impugnare l’assoluzione. Il provvedimento non è meramente ordinatorio: chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1975, che dichiarò non fondata la questione sul previgente assetto, sul rilievo che resta impregiudicato l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile e che un sistema imperniato sull’immediata impugnabilità recherebbe grave intralcio al processo penale. Lo scrutinio positivo va ribadito per la inoppugnabilità dell’ordinanza di esclusione sancita dagli artt. 80, comma 4, e 568, comma 1, cod. proc. pen.
Ne consegue che l’ordinanza di esclusione, rispetto alla quale emerge la scelta normativa della definitiva inoppugnabilità, non può essere ricondotta all’abnormità. Tale categoria non può essere usata quale rimedio surrettizio per recuperare un mezzo di impugnazione che l’ordinamento ha consapevolmente escluso: essa ricorre solo in presenza di un provvedimento radicalmente estraneo al sistema o produttivo di una stasi non superabile, condizioni che qui difettano. Esclusa l’abnormità, difetta la legittimazione della persona offesa a censurare il merito della decisione assolutoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali; non si fa luogo alla condanna alla Cassa delle ammende in ragione dell’erronea soluzione giuridica adottata dal provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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