Caducazione della misura cautelare per condanna passata in giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 2422 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione determina la caducazione immediata della misura coercitiva, anche non custodiale, già applicata al condannato. L’estinzione della misura opera di diritto, senza necessità di alcun provvedimento che la dichiari. Le esigenze cautelari non sono più valutabili dopo il giudicato, perché interviene un titolo esecutivo non più soggetto a impugnazione. L’art. 310 cod. proc. pen. legittima all’impugnazione de libertate il solo imputato, non anche il condannato, essendo la fase esecutiva ontologicamente incompatibile con la verifica cautelare.

Il Fatto

Un imputato, condannato in appello per il delitto di organizzazione di associazione mafiosa, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in tre province, con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e divieto di espatrio, disposta dal Tribunale di Palermo in riforma dell’ordinanza della Corte di appello. La vicenda cautelare era iniziata nel 2019 e la custodia in carcere era cessata per decorrenza del termine massimo nel febbraio 2025.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione degli artt. 307 e 303 cod. proc. pen. per l’equiparazione tra misure applicate contestualmente alla scarcerazione e quelle disposte successivamente, e la violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. per l’aggravamento disposto senza elementi dimostrativi dell’inidoneità delle misure applicate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo accertato tramite la Cancelleria che la sentenza di condanna era divenuta definitiva e che il ricorrente era entrato in carcere con posizione giuridica di definitivo.

Il giudice di legittimità ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 18353 del 31/03/2011, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva determina la caducazione immediata della misura coercitiva applicata, che si estingue di diritto senza necessità di alcun provvedimento dichiarativo. La funzione stessa della misura cautelare impedisce che essa si dispieghi oltre il giudizio di merito, essendo intervenuto un titolo esecutivo non più impugnabile ed esauribile solo con l’espiazione della pena.

La Corte ha inoltre precisato che l’art. 310 cod. proc. pen. legittima l’impugnazione de libertate il solo imputato e non anche il condannato, richiamando le pronunce delle Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018 e Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, nel presupposto che la sentenza definitiva di condanna dia ingresso a una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale a fini cautelari.

La Corte ha infine escluso la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende, essendo la ragione della decisione indipendente da qualsiasi condotta a lui ascrivibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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