Correzione dell’errore materiale sulla pena accessoria autonoma impugnazione (Cass. pen. Sez. V n. 32933 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di correzione dell’errore materiale pronunciata dopo la sentenza, a differenza delle ordinanze rese nel corso del dibattimento, ha un regime impugnatorio autonomo rispetto alla sentenza stessa e non è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha emessa. Essa è assoggettata a ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrente dalla comunicazione, anche quando si ritenga l’abnormità della correzione. I due provvedimenti possono essere impugnati con unico atto, ma il rispetto del termine va vagliato separatamente per ciascuno. L’inammissibilità del ricorso contro l’ordinanza è superabile d’ufficio solo in caso di pena illegale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen. Con separata ordinanza la Corte territoriale ha disposto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell’errore materiale consistito nella mancata applicazione della pena accessoria prevista dall’art. 475 cod. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico atto contro entrambi i provvedimenti, articolando quattro motivi. Rilevano, per quanto qui interessa, le censure sulla legittimazione del Pubblico Ministero ad appellare, sulla correzione dell’errore materiale in materia di pene accessorie, sulla sussistenza del reato e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per ragioni di priorità logica, il motivo relativo alla legittimazione del Pubblico Ministero. Lo ritiene manifestamente infondato: dal fascicolo risulta che il Pubblico Ministero aveva originariamente proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia di primo grado, ricorso convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen. Il gravame era dunque ammissibile.

Il motivo sulla sussistenza del reato è dichiarato inammissibile perché reitera censure già dedotte in appello, alle quali la decisione impugnata ha fornito congrua risposta, senza che il ricorrente si confronti con le relative argomentazioni. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, e valorizza gli elementi indicati nella sentenza: difformità dei capi esposti, certificati di autenticità applicati a prodotti diversi, assenza di codici anticontraffazione, acquisto su siti internet della Repubblica Cinese. Sul piano soggettivo, le modalità di approvvigionamento a stock da siti caratterizzati da un numero massivo di prodotti falsificati sono ritenute indicative della consapevolezza della contraffazione.

Anche il motivo sulle attenuanti generiche e sull’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e, in parte, manifestamente infondato. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, il solo stato di incensuratezza non basta ai fini della diminuente: la Corte cita Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, Guarnieri, e Sez. I n. 39566 del 16.02.2017, Starace. Il diniego è sorretto anche dai precedenti di polizia e dalla condotta processuale del ricorrente. La concessione della sospensione condizionale non implica il riconoscimento delle attenuanti, avendo i due benefici natura e presupposti autonomi (Sez. VI n. 1363 del 10.11.1970, dep. 1971, Veloccia).

Il motivo sull’ordinanza di correzione è dichiarato inammissibile per tardività. L’ordinanza, adottata dopo la sentenza, ha regime impugnatorio autonomo (Sez. III n. 13006 del 18.12.2014, dep. 2015, Mazza) e va impugnata nel termine di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche ove se ne assuma l’abnormità (Sez. I n. 11238 del 21.02.2020, Marchì). Comunicata al difensore il 10 febbraio 2025, l’ordinanza era ormai definitiva alla data dell’11 marzo 2025 di proposizione dell’impugnazione. Il rilievo d’ufficio sarebbe stato possibile solo per pena illegale (Sez. Un. n. 38809 del 31.03.2022, Miraglia), ipotesi esclusa perché la pena accessoria rientra nella cornice edittale dell’art. 36, secondo comma, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *