Esigenze cautelari attuali non escluse dal solo tempo trascorso dal reato (Cass. pen. Sez. IV n. 33201 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il tempo trascorso dalla commissione del fatto non è di per sé ragione sufficiente a escludere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati. La valutazione prognostica richiesta dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. impone un’analisi complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità dell’indagato e del contesto socio-ambientale di riferimento. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica, si sottrae al sindacato di legittimità. Il controllo della Cassazione nel giudizio cautelare non comprende la revisione degli elementi fattuali né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ma si limita a verificare l’esposizione delle ragioni e l’assenza di illogicità manifeste.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con provvedimento depositato il 10 marzo 2025, aveva accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per plurime cessioni di hashish e marijuana.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che i fatti si arrestassero all’8 marzo 2021 e che il sodalizio fosse ormai disarticolato, con conseguente difetto di attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, di opposto avviso, aveva riconosciuto la sussistenza del grave quadro indiziario e del pericolo di reiterazione. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il ricorso infondato, confermando l’impianto argomentativo del Tribunale. Il Collegio ha innanzitutto ribadito che l’interpretazione del significato delle intercettazioni è questione di fatto, prospettabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, con difformità decisiva e incontestabile, integrante travisamento della prova.

Nel caso concreto, la ricostruzione dei giudici capitolini — che avevano individuato nel ricorrente il fornitore milanese, anche sulla scorta delle conversazioni criptate — non presentava illogicità manifeste. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione, citando Sezioni Unite n. 22471 del 2015 e Sez. III n. 44938 del 2021.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha affermato che il dato temporale deve essere esaminato unitamente agli altri elementi. Il Tribunale aveva valorizzato le modalità organizzate e professionali delle condotte, l’uso di telefoni criptati, i rapporti consolidati con il gruppo e la programmazione di ulteriori cessioni. La supposta disarticolazione del sodalizio non faceva venir meno il pericolo, poiché i traffici non coinvolgevano solo l’organizzazione già giudicata.

La Corte ha inoltre escluso che il Tribunale avesse ignorato le dichiarazioni difensive: la collaborazione parziale dell’indagato era stata valutata come inidonea a escludere le esigenze di cautela sociale. Le censure difensive, rileva la Sezione, non si confrontano con il percorso motivazionale e si risolvono in una rilettura critica non consentita in sede di legittimità, richiamando Sez. II n. 9212 del 2017. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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