Farmacista Covid pubblico ufficiale, ma siringa unica non integra art. 445 (Cass. pen. n. 9012/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il farmacista che, nell’ambito della disciplina emergenziale Covid-19, esegue test antigenici o somministra vaccini e ne registra l’esito sulle piattaforme pubbliche esercita poteri certificativi e assume, limitatamente a tali attività, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p.. Il criterio di qualificazione è oggettivo-funzionale e prescinde dall’inserimento organico nella pubblica amministrazione. Non integra invece il reato previsto dall’art. 445 c.p. la somministrazione del vaccino mediante riutilizzo della medesima siringa con sostituzione del solo ago, poiché l’anomalia attiene alle modalità di somministrazione e non alla specie, qualità o quantità del medicinale rispetto a quella prescritta, dichiarata o pattuita.
Il Fatto
Un farmacista veniva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per plurimi episodi di falso ideologico relativi alla certificazione degli esiti di tamponi e dell’avvenuta somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2. Gli veniva inoltre contestata la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, per avere inoculato il vaccino, in numerose occasioni, utilizzando la medesima siringa per più pazienti e sostituendo soltanto l’ago.
La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, mantenendo tuttavia la responsabilità per alcuni falsi e per il reato di cui all’art. 445 c.p. Il ricorrente contestava la propria qualificazione come pubblico ufficiale, sosteneva l’estraneità della modalità di inoculazione alla fattispecie dell’art. 445 c.p. e lamentava l’omessa decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Sulla qualifica soggettiva, la Cassazione applica il criterio oggettivo-funzionale elaborato in relazione agli artt. 357 e 358 c.p. Non rileva che il soggetto sia formalmente dipendente della pubblica amministrazione. Occorre verificare se l’attività concretamente esercitata sia disciplinata da norme di diritto pubblico e comporti l’esercizio di poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. La disciplina emergenziale aveva attribuito ai farmacisti la possibilità di eseguire test e vaccinazioni e imposto la registrazione dei relativi dati nei sistemi nazionali, dai quali derivavano certificazioni produttive di rilevanti effetti giuridici. La registrazione dell’esito del tampone o dell’avvenuta vaccinazione costituiva quindi esercizio di un potere certificativo pubblico.
Diversa è la conclusione sul reato di cui all’art. 445 c.p. La disposizione configura un reato di pericolo presunto a forma vincolata e punisce chi, esercitando il commercio di medicinali, li somministra in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate o pattuite. La condotta deve quindi tradursi nella somministrazione di un medicinale diverso, sotto uno di tali profili, da quello dovuto.
Nel caso esaminato, il riutilizzo della stessa siringa, pur costituendo una modalità di somministrazione certamente anomala, non modificava la specie, la qualità o la quantità del vaccino inoculato. Ricondurre tale comportamento alla nozione di diversa «qualità» del medicinale significherebbe estendere la fattispecie oltre il dato letterale mediante un’interpretazione analogica. Eventuali conseguenze nocive provocate dalla modalità di inoculazione potrebbero assumere rilievo ai fini di altri reati contro la persona, ma non rendono tipica la condotta ai sensi dell’art. 445 c.p.
La Cassazione annulla quindi senza rinvio la condanna relativa a tale reato perché il fatto non sussiste. Accoglie inoltre la censura concernente l’omessa decisione sulla richiesta di lavoro di pubblica utilità e dispone il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione delle sanzioni sostitutive. Nel resto il ricorso viene rigettato.
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Nota della Redazione
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