Prove criptofonini via OEI e presunzione di legittimità dell’attività estera (Cass. pen. Sez. IV n. 26671 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina della circolazione delle prove desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intendono utilizzare. L’utilizzabilità deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che l’impiego determinerebbe violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, ma l’onere di allegazione e prova dei fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, operando la presunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguarda un indagato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati in un contesto associativo a carattere transnazionale. La difesa aveva proposto istanza di riesame avanti il Tribunale di Brescia, deducendo la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione degli artt. 292, lett. c) e c-bis, 309, comma 10, cod. proc. pen., l’inutilizzabilità delle chat SkyECC e delle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, oltre alla illegittimità della misura.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 5 dicembre 2025, ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi, tutti incentrati su asserite violazioni di legge processuale e sostanziale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal richiamo delle statuizioni delle Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, che hanno ricondotto l’acquisizione tramite O.E.I. di messaggi criptati già decrittati dall’autorità estera alla disciplina della circolazione delle prove. Ne discende la legittimità dell’acquisizione senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, poiché l’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE richiede una duplice condizione: necessità e proporzionalità dell’atto, valutata in concreto, e ammissibilità dell’atto medesimo in un caso interno analogo, valutata in astratto.
Il Collegio rileva che il ricorrente ha formulato censure apodittiche, limitandosi a prospettare la mera possibilità di errori nella decriptazione, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale. La difesa non ha assolto l’onere di allegazione richiesto per dedurre la violazione di diritti fondamentali, gravando sulla parte l’onere di indicare elementi concreti a sostegno della doglianza. La Corte ribadisce che l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione non integra di per sé violazione dei diritti fondamentali, poiché il contenuto di ciascun messaggio è abbinato in modo inscindibile alla propria chiave di cifratura.
Quanto alle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della Decisione-quadro 2002/465/GAI e l’art. 729-quinquies, comma 2, cod. proc. pen. equiparano gli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa comune a quelli compiuti secondo il codice, rendendoli utilizzabili secondo la legge italiana.
Infondati sono i motivi sulla mancata scarcerazione e sull’omesso interrogatorio di garanzia: la nuova ordinanza cautelare mantiene piena autonomia rispetto a quella caducata, secondo la giurisprudenza richiamata, e le questioni sulla protrazione della misura esulano dal perimetro del riesame. Manifestamente infondato è infine il motivo sull’integrazione motivazionale, poiché il Tribunale ha distinto la motivazione esistente, suscettibile di arricchimento, da quella mancante.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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