Colpa grave ricevere coimputati durante arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. IV n. 33200 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito deve valutare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori, per accertare se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La condotta rileva se, con valutazione ex ante, ha costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione sussiste completa autonomia: risultati differenti sul medesimo materiale probatorio sono possibili, con l’unico limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali. Integra colpa grave la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari, riceva nella propria abitazione soggetti che stanno programmando un’attività criminosa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare, prima quale indagato e poi quale imputato, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al riciclaggio e al traffico di armi. Nel giudizio di cognizione era stato assolto da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

La Corte di appello aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando profili di colpa ostativi: il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, aveva ricevuto nella propria abitazione, in due distinte occasioni, soggetti che stavano organizzando il progetto criminoso. Il provvedimento sottolineava che colpa grave non era esclusa dalla sentenza assolutoria, che non aveva accertato lo svolgimento degli incontri né il loro contenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale di riferimento. Il giudice della riparazione deve apprezzare la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, per stabilire con valutazione ex ante non se il fatto configuri reato, ma se abbia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, con rapporto di causa-effetto rispetto alla detenzione. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 34559 del 2002 e Sez. IV n. 27458 del 2019.

La Corte ribadisce la completa autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio di riparazione: piani di indagine diversi possono condurre a risultati differenti sul medesimo materiale probatorio, con l’unico limite di non ritenere provati fatti che il primo giudice non ha considerato tali, né non provate circostanze che ha valutato come dimostrate, secondo il precedente Sez. IV n. 12228 del 2017.

Nel caso in esame il materiale intercettivo non era stato ritenuto idoneo a provare che le mere dichiarazioni di intenti avessero avuto un seguito concreto. Nondimeno, nel giudizio di cognizione era rimasto incontestato l’argomento assorbente: pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, il ricorrente aveva ricevuto estranei in due occasioni, e l’oggetto delle visite era un progetto criminoso.

La Corte ritiene che la tesi difensiva della visita non programmata e della mancata disponibilità non intacchi le argomentazioni della Corte territoriale. Non è controverso che i due incontri abbiano avuto luogo né che il secondo si sia protratto a lungo. La motivazione non è manifestamente illogica nel ritenere che il secondo incontro non avrebbe avuto ragione d’essere se nel primo non fosse emersa disponibilità, né nel sottolineare il rischio di essere sorpreso dalle forze dell’ordine. La condotta, pur non integrando il reato, ha determinato per negligenza e imprudenza la non voluta ma prevedibile ragione dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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