Continuazione esecutiva esclusa se manca l’originario disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 33350 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso richiede la dimostrazione dell’originaria progettazione unitaria dei reati. Non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati né la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale. L’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza in ossequio al principio del favor rei, poiché l’applicazione della continuazione incide sulla certezza del giudicato quanto all’irrogazione della pena. Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta, deve valutare gli indici rivelatori dell’unico disegno già emersi nelle sentenze di cognizione e può escluderlo quando la reiterazione delle condotte, protratta per lungo tempo e occasionata da circostanze contingenti, riveli piuttosto un’ipotesi di abitualità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto di tre sentenze di condanna. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta con ordinanza del 16.04.2025. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso, affidato a un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce l’erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avrebbe accertato gli indici rivelatori dell’unico disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente prospetta un’insussistente carenza di motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha invece valutato gli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti contenuti nelle sentenze di cognizione, apprezzandoli con motivazione adeguata, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze processuali.

Il giudice a quo ha specificamente argomentato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, evidenziando l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio, idonei a dimostrare il prospettato unico disegno. Ha concluso che la ripetizione di diverse condotte delittuose nell’arco di otto anni, molte delle quali non prevedibili all’epoca del primo fatto e diverse occasionate da circostanze contingenti e casuali, integrava piuttosto un’ipotesi di abitualità che di continuazione.

Nel percorso argomentativo la Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, citando Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi deve ritenersi dimostrata e non può desumersi da mere congetture. Ha inoltre osservato che non basta la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati né la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale.

Quanto al profilo del dubbio, la Corte ha ribadito, richiamando Sez. I n. 30977 del 26/06/2019, che l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza in ossequio al principio del favor rei. Il riconoscimento della continuazione incide infatti sulla certezza del giudicato in relazione all’irrogazione della pena.

Per queste ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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