Atti persecutori e incendio: procedibilità d’ufficio e direzione della volontà (Cass. pen. Sez. I n. 35470 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori è fattispecie a condotta libera, nella quale possono inserirsi anche segmenti criminali idonei a offendere beni giuridici diversi, purché la direzione della volontà dell’autore sia quella di produrre gli eventi tipici previsti dall’art. 612-bis cod. pen., ovvero il timore di subire attentati ai diritti fondamentali o lo stravolgimento delle abitudini di vita. Ne consegue che l’incendio, quale condotta diretta a distruggere beni di pertinenza del perseguitato e ad accrescerne il senso di insicurezza, può integrare l’ultimo e più grave episodio della campagna persecutoria, senza che ne derivi una duplicazione di tutela. Sul piano della procedibilità, la clausola dell’art. 612-bis, ultimo comma, cod. pen. impone di procedere d’ufficio quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, con la conseguenza che la tempestività della querela resta assorbita e il reato non diviene improcedibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 21 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 20 febbraio 2025 nei confronti di un imputato, riconosciuto responsabile del delitto di atti persecutori ai danni di due persone, del delitto di incendio in concorso con un altro soggetto e della contravvenzione di detenzione di munizioni. La vicenda trae origine da un presunto rapporto sentimentale tra una delle persone offese e l’ex compagna dell’imputato, che avrebbe alimentato una campagna di ostilità protrattasi per circa undici mesi, culminata nell’incendio di alcune autovetture.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione dell’art. 612-bis cod. pen. e tardività delle querele; vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per l’incendio, con contestazione dei tabulati telefonici e delle testimonianze; mancato riconoscimento in aula da parte di un testimone e assenza di prova del dolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando che la sentenza di appello, pur sintetica, risponde a tutti i rilievi difensivi ed è integrata dalla più dettagliata sentenza di primo grado, con la quale forma un unicum motivazionale. Su questa base la Suprema Corte ha esaminato separatamente i profili relativi allo stalking e all’incendio.

Sul primo motivo, la Corte ha richiamato la clausola dell’art. 612-bis, ultimo comma, cod. pen., che prevede la procedibilità d’ufficio quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, come nel caso in cui si proceda anche per il reato di incendio. La Corte ha poi ribadito che il delitto di atti persecutori è a condotta libera: in esso possono inserirsi segmenti criminali idonei a offendere beni giuridici ulteriori, sempre che la volontà dell’autore sia diretta a generare il timore di attentati ai diritti fondamentali o lo stravolgimento delle abitudini di vita. Nella specie, appiccare il fuoco e distruggere beni di pertinenza della persona offesa accresce il suo senso di insicurezza, soprattutto in presenza di familiari incapaci di difendersi autonomamente.

La Corte ha quindi ritenuto le querele tempestive, e comunque non necessarie ai fini della procedibilità, perché presentate a ridosso dell’ultima e più grave azione persecutoria. Quanto alla ricostruzione del compendio probatorio, i giudici di merito hanno valorizzato la convergenza delle deposizioni, la sostanziale identità del nucleo storico dei fatti e la conferma oggettiva offerta dall’azione incendiaria, collocata al culmine del disegno persecutorio.

Sul secondo e terzo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di inattendibilità della ricostruzione difensiva fondata sui tabulati. Pur non consentendo questi ultimi di collocare gli imputati sul luogo nei minuti immediatamente precedenti e successivi all’incendio, il Tribunale ha valorizzato ulteriori elementi: filmati di videosorveglianza, agganci di celle compatibili con il tragitto, contenuto dei dialoghi intercettati e rinvenimento di una tanica e di un capo di abbigliamento corrispondente alla descrizione testimoniale. Il fuoco è stato ritenuto di origine dolosa alla luce di tali elementi. I motivi sono stati giudicati reiterativi, in fatto, e privi di violazioni di legge o falle motivazionali.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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