Continuazione in executivis: l’onere di allegazione e l’insindacabilità del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 4151 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento dell’unitario disegno criminoso, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la programmazione dei reati successivi già nelle loro linee essenziali. Sul ricorrente grava un onere di allegazione di elementi specifici e concreti: la contiguità cronologica e l’identità o analogia dei titoli di reato non sono sufficienti, essendo indici di abitualità criminosa, non di attuazione di un progetto unitario. Il programma criminoso non va confuso con una concezione di vita improntata al crimine. L’accertamento degli indici sintomatici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e congrua.
Il Fatto
Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in sede di esecuzione, aveva rigettato l’istanza volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna, entrambe per il delitto di rapina. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso. Avverso tale decisione ricorreva il condannato, deducendo il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha osservato che il provvedimento impugnato aveva correttamente rilevato l’insussistenza del medesimo disegno criminoso. Il G.E. aveva valorizzato la difformità delle condotte: la prima rapina era stata commessa in un’altra città ai danni di un istituto di credito, nell’ambito di un’associazione finalizzata alla commissione di rapine; la seconda, invece, era stata realizzata in un diverso contesto spazio-temporale, con un’organizzazione pressoché inesistente, tale da apparire frutto di una determinazione estemporanea.
La Sesta Sezione penale, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, ha ribadito che il riconoscimento della continuazione, anche in executivis, necessita di una verifica approfondita circa la sussistenza di concreti indicatori dell’unitarietà del disegno. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea, non essendo il programma criminoso da confondere con una concezione di vita improntata al crimine, sanzionata da istituti quali la recidiva e l’abitualità.
La Corte ha altresì precisato che sull’istante grava un onere di allegazione di elementi specifici e concreti, essendo irrilevante il solo riferimento alla contiguità cronologica o all’identità dei titoli di reato. La ricostruzione del processo ideativo è per natura indiziaria e l’apprezzamento degli indici sintomatici è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in legittimità quando la motivazione sia adeguata e priva di vizi logici.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente, oltre a denunciare un difetto di motivazione non emergente dal testo del provvedimento, attenevano al merito e invocavano una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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