Proroga del 41-bis e fatti sopravvenuti non necessari (Cass. pen. Sez. VII n. 33349 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il decreto di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., esclusivamente per violazione di legge, restando esclusa ogni censura sulla motivazione. Il controllo del Tribunale di sorveglianza, invece, non è limitato ai profili di legittimità, ma si estende alla motivazione e alla sussistenza dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela dell’ordine e della sicurezza. Ai fini della proroga, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale costituisce un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del regime. Non è quindi necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga, quando la motivazione dia adeguatamente conto del ruolo del condannato e dell’assenza di elementi positivi di dissociazione.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Ministro della Giustizia. Con quel provvedimento era stata disposta, ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15.07.2009, la sospensione delle regole del regime intramurario ordinario per due anni, con proroga del preesistente regime speciale.
Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione dell’art. 41-bis ord. pen. per omessa valutazione dell’attualità delle condizioni applicative del regime e per carenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei motivi deducibili in sede di legittimità. Per l’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., avverso il provvedimento possono essere denunciati dinanzi alla Cassazione solo vizi di violazione di legge. Il controllo del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga, diversamente dal sindacato di legittimità, non è però limitato ai profili di violazione della legge: si estende alla motivazione e alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni e tutela dell’ordine e della sicurezza (Sez. 1 n. 18434 del 23/04/2021).
Su questo presupposto si innesta il principio centrale. Ai fini della proroga del regime differenziato, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del regime (Sez. 1 n. 2660 del 09/10/2018).
Ne deriva che, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull’assenza di elementi positivi emersi in detenzione — dissociazione o comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità — non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga.
Nel provvedimento impugnato la Corte rinviene congrue valutazioni, basate su specifici elementi, sulla permanenza della capacità di mantenere collegamenti con la cosca ancora operante e composta da soggetti legati al condannato, tra cui stretti familiari. L’atto di impugnazione propone invece una rivalutazione del merito e un’alternativa ricostruzione delle vicende, fondata su asseriti travisamenti degli atti giudiziari. Il ricorso, peraltro esperibile solo per violazione di legge, è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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