Inammissibile il ricorso che non deduce i vizi già prospettabili in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33583 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sono consentiti in sede di legittimità i motivi di ricorso con cui si deducono violazioni di legge processuale o sostanziale che non risultano essere state previamente prospettate come motivi di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’esame del vizio processuale è inoltre precluso quando la censura sia esposta in modo meramente assertivo, senza indicare gli aspetti invalidanti né gli atti dai quali riscontrare le invalidità denunciate. Il controllo di legittimità sulla motivazione non autorizza la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né a saggiarne la tenuta logica mediante modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. L’inammissibilità del ricorso, non consentendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste, in data 21.11.2024, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti.
Il ricorrente articola cinque motivi: l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’udienza dibattimentale; la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la correttezza della motivazione sulla responsabilità, con richiesta di un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; l’eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche; l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto una preclusione di natura processuale. Il primo e il secondo motivo — concernenti le notifiche asseritamente omesse e la particolare tenuità del fatto — non sono consentiti in sede di legittimità, perché le violazioni denunciate non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente i passaggi della sentenza di secondo grado che richiamano i motivi di gravame, ove incompleti o non corretti.
Quanto al primo motivo, l’esame del vizio è ulteriormente precluso dalla sua esposizione meramente assertiva, proposta per la prima volta con i motivi di ricorso. A fronte della rituale costituzione del rapporto processuale nei gradi di merito, il ricorrente non specifica quali fossero gli aspetti invalidanti delle notificazioni, né indica da quali atti del fascicolo sia possibile riscontrare le invalidità denunciate, frustrando ogni possibilità di apprezzamento del vizio.
Il terzo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità, non è consentito dalla legge. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, secondo cui è preclusa non solo la sovrapposizione della valutazione di legittimità a quella di merito, ma anche il sindacato sulla tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento esterni. Il giudice di merito ha comunque chiarito come le dichiarazioni della persona offesa fossero state ampiamente riscontrate dal materiale probatorio aliunde acquisito.
Il quarto motivo, nella parte relativa all’eccessività della pena, è manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie la pena è stata calcolata nel minimo edittale, con la riduzione per il rito abbreviato. Anche la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; la sentenza ha argomentato l’esclusione tenendo conto della predisposizione a delinquere dell’imputato, con numerosi precedenti della stessa indole.
Il quinto motivo, che deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato in diritto. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000, secondo cui l’inammissibilità del ricorso, non consentendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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